Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 25 quater
Requisiti e modalità di rilascio dell'accreditamento e del livello tariffario differenziato degli stabilimenti termali (articolo 47 terdecies, comma 3, e articolo 49, comma 1, lett. l septies, della l.r. 38/2004) (14)
1. L’accreditamento degli stabilimenti termali, di cui all’articolo 47 duodecies della l.r. 38/2004, è subordinato all’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali individuati nell’Allegato H quater al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio dell’accreditamento di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. L’accreditamento è richiesto al Settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali, che con decreto approva la modulistica per la richiesta di accreditamento.
3. L’Allegato H quinquies al presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato di cui all'articolo 47 terdecies, comma 3, della l.r. 38/2004. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta di attribuzione del livello tariffario differenziato, ivi compreso il questionario per l’autovalutazione del medesimo livello.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.