Menù di navigazione

Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 25 quater
Requisiti e modalità di rilascio dell'accreditamento e del livello tariffario differenziato degli stabilimenti termali (articolo 47 terdecies, comma 3, e articolo 49, comma 1, lett. l septies, della l.r. 38/2004) (14)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 4.

1. L’accreditamento degli stabilimenti termali, di cui all’articolo 47 duodecies della l.r. 38/2004, è subordinato all’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali individuati nell’Allegato H quater al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio dell’accreditamento di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. L’accreditamento è richiesto al Settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali, che con decreto approva la modulistica per la richiesta di accreditamento.
3. L’Allegato H quinquies al presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato di cui all'articolo 47 terdecies, comma 3, della l.r. 38/2004. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta di attribuzione del livello tariffario differenziato, ivi compreso il questionario per l’autovalutazione del medesimo livello.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.