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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 25 bis
Trattamento delle acque termali (articolo 49, comma 1, lett. l quinquies, della l.r. 38/2004) (12)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 2.

1. Il trattamento dell’acqua termale che ricircola nelle acque delle piscine termali ai sensi dell’articolo 47 ter della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali” deve avvenire attraverso le seguenti modalità utilizzabili anche in modo congiunto:
a) trattamento delle acque con idoneo mezzo filtrante, che risulti lavabile, anche in contro lavaggio, e sanificabile. Nell’ambito delle operazioni di contro lavaggio e sanificazione dei filtri è consentito l’uso di idonee sostanze chimiche aventi finalità di coadiuvanti di processo e di disinfezione;
b) irraggiamento delle acque a mezzo raggi UV di adeguata potenza in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e chimiche delle acque, nonché della portata degli impianti;
c) altre modalità di trattamento fisico che garantisca il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e l’assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà.
2. Il trattamento delle acque deve essere oggetto di un sistema di verifica dell’efficacia del trattamento con particolare riferimento al mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e di verifica di assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà terapeutiche, da svilupparsi nell’ambito delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies della l.r. 38/2004.
3. È consentito il riscaldamento o raffreddamento dell’acqua termale nell’ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche.
4. Nelle piscine termali in cui è presente il trattamento delle acque termali lo svuotamento periodico della vasca previsto dall'articolo 47 ter, comma 1, lettera h), può essere anche parziale negli invasi naturali, fatto salvo il rispetto della frequenza mensile e la verifica dell’adeguatezza delle operazioni di sanificazione.
5. La valutazione del mantenimento della composizione delle acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche è effettuata sulla base di tolleranze di concentrazione la cui entità è proporzionale alla medesima concentrazione. Con decreto dirigenziale sono individuate le tolleranze da utilizzare per la valutazione sopra indicata.
6. Gli stabilimenti termali possono informare gli utenti della struttura in merito all’effettuazione del trattamento dell’acqua termale, eventualmente anche mettendo a disposizione dell’utenza l’esito dei controlli analitici sulle acque termali effettuati dagli Organi di vigilanza.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.