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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


visto l’articolo 42 dello Statuto;


vista la legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e in particolare l’articolo 49;


visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16/10/2008;


visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 1172;


visto il parere della III commissione (Attività produttive) e della IV commissione (Sanità), espresso nella seduta congiunta del 21 gennaio 2009;


visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009;


vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 204;


Considerato quanto segue


1. A fronte del trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque delle acque minerali, di sorgente e termali, e della permanenza nel patrimonio indisponibile della Regione dei relativi giacimenti minerari, si rende necessario un costante monitoraggio per verificare la sostenibilità dello sfruttamento dei giacimenti acquiferi;


2. tutti i dati risultanti dal monitoraggio confluiscono nella banca dati informatica. La Regione inserisce nel sistema informativo geografico regionale gli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni in essere;


3. ai fini della tutela del bene acqua minerale naturale, termale e di sorgente, e della salvaguardia del territorio, vengono posti dei limiti all’area del permesso di ricerca e un dettagliato sistema di chiusura dei pozzi;


4. le etichette delle acque minerali naturali e di sorgente devono contenere una serie di parametri chimici e chimico- fisici puntualmente elencati;


5. le opere di captazione e i materiali destinati al contatto con l’acqua devono possedere caratteristiche tecniche ed igienico- sanitarie tali da costituire un’efficace protezione contro ogni pericolo di inquinamento;


6. il controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente si svolge tramite procedure di analisi dei campioni che necessitano di essere dettagliatamente disciplinate sotto il profilo tecnico-scientifico;


7. di accogliere il parere congiunto della III commissione (Attività produttive) e della IV commissione (Sanità) e di adeguare conseguentemente il testo;


8. il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;


si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.