Menù di navigazione

Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Capo V bis
Trattamento delle acque termali. Autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti termali (11)

Capo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 1.

Art. 25 bis
Trattamento delle acque termali (articolo 49, comma 1, lett. l quinquies, della l.r. 38/2004) (12)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 2.

1. Il trattamento dell’acqua termale che ricircola nelle acque delle piscine termali ai sensi dell’articolo 47 ter della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali” deve avvenire attraverso le seguenti modalità utilizzabili anche in modo congiunto:
a) trattamento delle acque con idoneo mezzo filtrante, che risulti lavabile, anche in contro lavaggio, e sanificabile. Nell’ambito delle operazioni di contro lavaggio e sanificazione dei filtri è consentito l’uso di idonee sostanze chimiche aventi finalità di coadiuvanti di processo e di disinfezione;
b) irraggiamento delle acque a mezzo raggi UV di adeguata potenza in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e chimiche delle acque, nonché della portata degli impianti;
c) altre modalità di trattamento fisico che garantisca il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e l’assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà.
2. Il trattamento delle acque deve essere oggetto di un sistema di verifica dell’efficacia del trattamento con particolare riferimento al mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e di verifica di assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà terapeutiche, da svilupparsi nell’ambito delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies della l.r. 38/2004.
3. È consentito il riscaldamento o raffreddamento dell’acqua termale nell’ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche.
4. Nelle piscine termali in cui è presente il trattamento delle acque termali lo svuotamento periodico della vasca previsto dall'articolo 47 ter, comma 1, lettera h), può essere anche parziale negli invasi naturali, fatto salvo il rispetto della frequenza mensile e la verifica dell’adeguatezza delle operazioni di sanificazione.
5. La valutazione del mantenimento della composizione delle acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche è effettuata sulla base di tolleranze di concentrazione la cui entità è proporzionale alla medesima concentrazione. Con decreto dirigenziale sono individuate le tolleranze da utilizzare per la valutazione sopra indicata.
6. Gli stabilimenti termali possono informare gli utenti della struttura in merito all’effettuazione del trattamento dell’acqua termale, eventualmente anche mettendo a disposizione dell’utenza l’esito dei controlli analitici sulle acque termali effettuati dagli Organi di vigilanza.
Art. 25 ter
Requisiti autorizzativi e modalità di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di stabilimenti termali (articolo 49, comma 1, lett. l bis, l ter e l quater, della l.r. 38/2004) (13)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 3.

1. Il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e all’esercizio degli stabilimenti termali è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e specifico per determinati cicli di cure individuati nell’Allegato H bis al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta delle autorizzazioni di cui al comma 1.
Art. 25 quater
Requisiti e modalità di rilascio dell'accreditamento e del livello tariffario differenziato degli stabilimenti termali (articolo 47 terdecies, comma 3, e articolo 49, comma 1, lett. l septies, della l.r. 38/2004) (14)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 4.

1. L’accreditamento degli stabilimenti termali, di cui all’articolo 47 duodecies della l.r. 38/2004, è subordinato all’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali individuati nell’Allegato H quater al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio dell’accreditamento di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. L’accreditamento è richiesto al Settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali, che con decreto approva la modulistica per la richiesta di accreditamento.
3. L’Allegato H quinquies al presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato di cui all'articolo 47 terdecies, comma 3, della l.r. 38/2004. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta di attribuzione del livello tariffario differenziato, ivi compreso il questionario per l’autovalutazione del medesimo livello.
Art. 25 quinquies
Programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale (articolo 49, comma 1, lett. l sexies, della l.r. 38/2004) (15)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 5.

1. Le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo, sono indicate nell’allegato H sexies al presente regolamento.
2. Il controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali è programmato sulla base della categorizzazione del rischio dei medesimi stabilimenti che è effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL e periodicamente aggiornata.
3. Nell'allegato H sexies sono disciplinati in particolare i seguenti oggetti:
a) criteri per la categorizzazione del rischio degli stabilimenti termali;
b) frequenze dei controlli ufficiali;
c) modalità per la riapertura degli stabilimenti termali ad apertura stagionale;
d) modalità di effettuazione dei controlli analitici;
e) modalità di trasporto dei campioni e definizione del personale competente all'esecuzione dei prelievi;
f) metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico - fisici e microbiologici;
g) procedure per l'emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l'invio dei referti analitici;
h) modalità per la gestione delle irregolarità;
i) modalità per le verifiche sui piani di autocontrollo;
l) registrazione e rendicontazione periodica delle attività di controllo.
Art. 25 sexies
Comunicazione dei dati di spesa sanitaria da parte degli stabilimenti termali (articolo 49, comma 1, lett. l octies, della l.r. 38/2004) (16)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 6.

1. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’articolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ed in coerenza con quanto previsto all’articolo 47 septies, comma 3, della l.r. 38/2004, gli stabilimenti termali sono tenuti a comunicare al competente Settore della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno: cognome, nome e codice fiscale del direttore sanitario se variato nell’anno corrente.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.