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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO V
- Disposizioni relative all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente
Art. 23
- Etichette delle acque minerali naturali(articolo 35 l.r. 38/2004 )
1. L’aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta è disposto dal comune competente per territorio di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 38/2004 nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate nell’allegato H, sezione 6.
2. L’aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta è disposto dal comune competente previo parere favorevole dell’azienda USL competente per territorio (1)

Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 1.

. L’utilizzazione delle etichette giacenti, recanti i dati della precedente analisi, è consentita per un periodo massimo di sessanta giorni dall’aggiornamento delle analisi stesse, salva motivata valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
3. Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2004 le indicazioni obbligatorie da riportare nell’etichetta delle acque minerali naturali in occasione del rinnovo delle analisi sono elencate nell’allegato E.
Art. 23 bis
- Autorizzazione per l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente (2)

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 2.

1. L’autorizzazione per l’avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente di cui all’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente) è rilasciata in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40 (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. I requisiti generali e specifici per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) requisiti previsti dagli articoli 6, comma 2, 7, 8, 9, 11 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) per le acque minerali naturali;
b) requisiti previsti dagli articoli 22, comma 2, e 23, 24 e 25 del d. lgs 176/2011 per le acque di sorgente;
c) requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente, di cui all’articolo 42 della l.r. 38/2004, come specificati dall’articolo 24 e dall' allegato F del presente regolamento;
d) requisiti di igiene generale di cui al reg. (CE) 852/2004.
3. L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del comune e costituisce condizione necessaria per l' inizio dell‘attività.
4. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal comune dove è situato lo stabilimento di utilizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere favorevole dell‘azienda USL ed a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte della Regione.
5. Il numero di identificazione di cui al comma 4 è unico per ogni stabilimento.
6. Le modalità procedurali di cui al comma 1 sono contenute nell'allegato G.
Art. 24
- Requisiti tecnici delle opere di captazione e requisiti igienico- sanitari dei materiali destinati al contatto con le acque(articolo 42 l.r. 38/2004 )
1. Le opere di captazione di nuova realizzazione presentano i requisiti tecnici indicati nell’allegato F.
2. I soggetti esercenti attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente sono tenuti ad adeguare le opere di captazione esistenti ai requisiti tecnici di cui al comma 1 qualora eseguano sulle opere stesse uno degli interventi elencati nell’allegato F punto 4.
3. Nell’allegato F sono indicati altresì i requisiti igienico- sanitari dei materiali destinati al contatto con le acque.
Art. 25
- Disciplina del controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente(articolo 46 l.r. 38/2004 )
1. Il controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente viene effettuato dalle aziende USL ed è attuato secondo le disposizioni del regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Le aziende USL accertano che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’esercente dell’attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente.
2. Ai fini del controllo ufficiale, i soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente tengono a disposizione (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 3.

presso l’azienda USL competente copia delle analisi annuali chimiche e microbiologiche eseguite ai sensi dell’articolo 17 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali).
3. Nell’allegato H sono disciplinati in particolare i seguenti oggetti:
a) modalità di trasporto dei campioni e definizione del personale competente all’esecuzione dei prelievi;
b) modalità di effettuazione dei controlli analitici e di ripartizione dei relativi costi;
c) metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico - fisici e microbiologici;
d) procedure per l’emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l’invio dei referti analitici.
3 bis. Con successivo atto della Giunta Regionale è individuato il verbale unico regionale per il prelievo di campioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali. (4)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 3.


Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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