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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO IV
- Disposizioni patrimoniali
Art. 21
- Acquisizione di pertinenze(articolo 23 l.r. 38/2004 )
1. Il comune, allo scadere della concessione o in caso di mancato rinnovo della stessa, procede alla ricognizione delle pertinenze esistenti, ai fini dell’iscrizione delle stesse al patrimonio regionale.
2. Copia del verbale di ricognizione delle pertinenze è trasmessa dal comune alla competente struttura regionale.
Art. 22
- Cancellazione dal patrimonio regionale(articolo 6, comma 3 bis) l.r. 38/2004 )
1. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione Toscana, non prima di due anni dalla pronuncia di decadenza dell’ultima concessione, qualora il comune, d’ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti il venir meno delle caratteristiche di cui all’articolo 3 della l. r. 38/2004 .
2. Per l’accertamento del requisito di cui al comma 1 il comune si avvale delle strutture regionali territoriali.
3. Il comune comunica tempestivamente alla Regione l’assenza del requisito di cui al comma 1 per la cancellazione del bene dal patrimonio della Regione.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.