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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO III
- Della concessione di coltivazione del giacimento
Art. 17
- Documentazione per il rilascio della concessione di coltivazione(articolo 49, comma 1, lettera a quater) l.r. 38/2004 )
1. Le istanze di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento sono presentate dai soggetti interessati al comune competente e sono corredate dagli elaborati tecnici di cui all’allegato C.
2. Le istanze sono, altresì, corredate dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attività da intraprendere di cui all’allegato D.
3. La concessione di coltivazione è rilasciata dal comune, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali e urbanistiche
Art. 18
- Denominazione convenzionale della concessione(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di concessione indica la denominazione convenzionale del giacimento.
2. Il comune verifica che la denominazione scelta dal richiedente non rappresenti caso di omonimia con altra concessione o permesso di ricerca già esistente in Toscana. La stessa valutazione è effettuata qualora venga richiesta una variazione della denominazione già assegnata.
3. Il comune effettua tale verifica tramite consultazione degli elenchi di cui all’articolo 3.
Art. 19
1. Il provvedimento comunale relativo alla concessione di coltivazione contiene, oltre a quanto previsto dall’articolo 15 della l. r. 38/2004 , i seguenti elementi:
a) la planimetria e il verbale di delimitazione dell’area di concessione;
b) il programma generale di coltivazione;
c) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d’ufficio, i relativi parametri urbanistici e la normativa tecnica da seguire;
d) la convenzione stipulata fra il comune ed il concessionario ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della l.r. 38/2004 .
Art. 20
- Perimetrazione dell’area di concessione(articolo 49, comma 1, lettera a bis) l.r. 38/2004 )
1. L’area di concessione è delimitata in campagna da vertici monumentati in maniera permanente, ben visibili e con indicati il nome della concessione e il numero del vertice. I lati che uniscono i vertici seguono preferibilmente limiti fisici ben riconoscibili sul terreno o, quando ciò non sia possibile, sono rappresentati da una linea retta che congiunge due vertici successivi posti a una distanza tale da poter essere traguardati tra loro.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.