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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO II
- Del permesso di ricerca
Art. 10
- Documentazione per il rilascio del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a quater) l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di permesso di ricerca è presentata dal soggetto interessato al comune competente ed è corredata dagli elaborati tecnici di cui all’allegato A.
2. L’istanza è, altresì, corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attività da intraprendere di cui all’allegato B.
3. Il permesso è rilasciato dal comune competente, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali ed urbanistiche.
Art. 11
- Limiti dell’area del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a bis) l.r. 38/2004 )
1. L’area richiesta per la ricerca è delimitata da vertici individuati in campagna con picchetti semipermanenti ben infissi nel terreno; i lati che uniscono tali vertici seguono, ove possibile, limiti fisici riconoscibili sul terreno, ovvero, quando ciò non sia possibile, sono rappresentati da una linea retta che congiunge due picchetti successivi posti a una distanza tale da poter essere traguardati tra loro.
Art. 12
- Denominazione convenzionale del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di permesso di ricerca indica la denominazione convenzionale da attribuire al permesso stesso.
2. Il comune verifica che la denominazione convenzionale, scelta dal richiedente, non rappresenti caso di omonimia con altro permesso di ricerca o concessione di coltivazione già esistente in Toscana; la stessa valutazione è effettuata qualora venga richiesta una variazione della denominazione convenzionale già assegnata.
3. Il comune effettua tale verifica tramite consultazione degli elenchi di cui all’articolo 3.
Art. 13
- Pubblicità dell’istanza di permesso(articolo 8 quater, comma 1 l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di permesso di ricerca, corredata dalla mappa catastale e dal piano parcellare, è affissa per venti giorni all’albo pretorio di tutti i comuni nei quali ricade l’area di ricerca; essa è altresì pubblicata per almeno venti giorni nei siti telematici dei comuni medesimi, nonché in quello della Regione Toscana.
2. I comuni di cui al comma 1 inviano al comune, il cui territorio è interessato dalla maggiore area di ricerca, il referto di pubblicazione dell’istanza completo delle osservazioni od opposizioni eventualmente pervenute.
3. I soggetti controinteressati possono proporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio ai sensi del comma 1, eventuali osservazioni ed opposizioni all’istanza di permesso di ricerca, presentandole al proprio comune che, se diverso da quello il cui territorio è interessato dalla maggiore area di ricerca, provvede ad inviarle al comune competente per l’istruttoria ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 38/2004 .
Art. 14
- Contenuto del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene:
a) le generalità del titolare e il suo domicilio;
b) la data di inizio e la durata del permesso di ricerca e la superficie accordata;
c) l’ammontare del diritto proporzionale annuo, determinato ai sensi dell’articolo 10 della l. r. 38/2004 ;
d) la data di inizio dei lavori di ricerca come da relativo programma approvato;
e) i seguenti allegati, parti integranti del provvedimento con cui è rilasciato il permesso: piano topografico, piano catastale e piano parcellare sui quali è delimitata l’area oggetto del permesso di ricerca.
Art. 15
- Svolgimento dei lavori di ricerca(articolo 8 quinquies l.r. 38/2004 )
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 quinquies, comma 1 e 2, della l.r. 38/2004 , il titolare del permesso di ricerca è tenuto altresì a comunicare tempestivamente le informazioni circa lo svolgimento delle fasi salienti della ricerca al comune competente.
2. Il titolare del permesso di ricerca realizza tutte le misure necessarie alla corretta definizione della portata utilizzabile con le modalità di cui all’articolo 8.
3. Il titolare del permesso deve indicare, nella relazione di cui all’articolo 8 quinquies della l.r. 38/2004 , la tempistica dei lavori realizzati ed i risultati dettagliati delle perforazioni eseguite, delle prove di portata e delle analisi effettuate; contestualmente, egli trasmette al comune un programma dei lavori per i dodici mesi successivi.
Art. 16
- Relazione di fine ricerca(articolo 14, comma 3 l.r. 38/2004 )
1. Il titolare del permesso di ricerca, nella relazione di fine ricerca di cui all’articolo 14, comma 3, della l.r. 38/2004 deve riferire in merito all’intera ricerca condotta, fornendo almeno:
a) i dati di portata;
b) le caratteristiche chimico – fisiche dell’acqua captata;
c) l’elenco delle opere realizzate;
d) gli importi delle spese sostenute.
2. Il comune utilizza i dati di cui al comma 1 al fine dell’indizione della procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 14, comma 4 della l.r. 38/2004 .

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.