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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), secondo quanto disposto dall’articolo 49 della medesima legge.
Art. 2
- Funzioni comunali e regionali (articoli 4 e 6 l.r. 38/2004 )
1. I Comuni, ai fini dell’esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti di cui agli articoli 9 e 15 della l.r. 38/2004 , si avvalgono delle strutture amministrative regionali e degli uffici territoriali del Genio civile a seguito di apposite intese concluse con la Regione.
Art. 3
- Elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni (articolo 6, comma 1, lettera a) l.r. 38/2004 )
1. La Regione, tramite le proprie strutture territoriali, provvede, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’inserimento nel sistema informativo geografico regionale degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione in essere, completi dei contenuti di cui all’articolo 15 della l.r. 38/2004 e agli articoli 14 e 19 del presente regolamento. Agli elenchi in tal modo istituiti i comuni hanno accesso ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.
2. Per l’aggiornamento dell’elenco dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla loro emissione, copia degli atti di rilascio, proroga, rinuncia e decadenza dei permessi di ricerca e delle concessioni medesime, nonché di ogni altro atto modificativo degli stessi.
3. La Regione per la realizzazione del Programma regionale per la società dell’Informazione e della conoscenza, predispone il piano di realizzazione per una piattaforma tecnico-informatica, condivisa tra tutti i soggetti interessati.
Art. 4
- Monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti (articolo 6, comma 1, lettera c) l.r. 38/2004 )
1. La Regione realizza il monitoraggio costante per verificare la sostenibilità dello sfruttamento dei giacimenti delle acque minerali, di sorgente e termali, mediante l’analisi del regime e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi.
2. Ai soli fini del monitoraggio, i giacimenti sono distinti in giacimenti di acque minerali naturali e di sorgente, ed in giacimenti di acque termali.
3. Il monitoraggio consente di definire, per ciascun acquifero significativo, un valore di abbassamento superato il quale, nel corso della durata della concessione, occorre procedere a ulteriori controlli, onde verificare in maniera più accurata le relazioni tra sfruttamento e ricarica dell’acquifero.
Art. 5
- Individuazione del pozzo o sorgente per la misurazione (articolo 6, comma 1, lettera c) l.r. 38/2004 )
1. Le strutture regionali territoriali individuano, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’interno dell’area di concessione, un pozzo per la misura in continuo del livello piezometrico, o una sorgente per la misura della portata.
2. I pozzi e le sorgenti, individuate ai sensi del comma 1, sono strumentati a cura del concessionario, con misuratore in continuo dei livelli o delle portate per le sorgenti, della conducibilità e della temperatura, con trasmissione dei dati in remoto o per via telematica con cadenza mensile alle strutture regionali territoriali; i pozzi sono dotati di un tubo di diametro adeguato, necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa.
3. Ai fini del monitoraggio dello sfruttamento del giacimento, gli altri pozzi presenti nell’area della concessione sono dotati di un tubo di diametro adeguato, necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa.
4. I dati di cui ai commi 2 e 3 confluiscono, trimestralmente, in una banca dati informatica comune per tutto il territorio regionale, gestita dalla Regione Toscana.
Art. 6
- Frequenza della trasmissione dei dati rilevati e delle analisi chimiche e isotopiche(articolo 29 l.r. 38/2004 )
1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3 della l.r. 38/2004 i dati da trasmettere con frequenza trimestrale sono quelli relativi alle misure delle portate, del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri, della temperatura, della conducibilità elettrica e del PH.
2. Le analisi chimiche previste dall’articolo 29, comma 2, lett. c) della l.r.38/2004 sono eseguite almeno con cadenza annuale; le analisi isotopiche sono eseguite almeno con cadenza triennale.
Art. 7
- Caratteristiche tecniche delle strumentazioni di monitoraggio (articolo 29 l.r. 38/2004 )
1. I misuratori automatici della portata di cui all’articolo 29, comma 1 della l.r. 38/2004 sono di tipo elettromagnetico o a induzione magnetica, dotati di certificato di produzione con numero di serie e della dotazione minima di seguito indicata:
a) misuratore di portata;
b) visualizzatore della portata istantanea misurata;
c) totalizzatore della quantità di acqua misurata;
d) registratore dati preferibilmente su supporto informatico.
2. I dati di cui al comma 1 lett. d ) sono registrati secondo giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressivo giornaliero del totalizzatore.
3. I contatori sono installati con flangia o altri sistemi che consentano, comunque, l’applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l’inalterabilità dello strumento, oltre che sul pozzo o sorgente anche direttamente sulla condotta di alimentazione delle linee o impianti di imbottigliamento immediatamente a valle del serbatoio di carico e in ogni caso a monte di qualsiasi derivazione. In caso di due o più condotte di alimentazione ciascuna è dotata di singolo contatore e reca apposita sigla di identificazione dell’acqua interessata.
4. I sigilli di garanzia, di cui al comma 3, sono apposti dal concessionario alla presenza di un soggetto designato dal comune.
5. Il concessionario è tenuto ad annotare sul registro, di cui all’articolo 29, comma 3 della l.r. 38/2004 , le manutenzioni ordinarie e straordinarie ovvero le interruzioni di durata superiore alle ventiquattro ore.
6. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli il concessionario è tenuto a comunicare al comune i tempi e le modalità delle operazioni necessarie.
Art. 8
- Misure per la definizione della portata utilizzabile(articolo 49, comma 1, lettera a septies) l.r. 38/2004 )
1. La portata di esercizio e i parametri idrogeologici caratteristici del giacimento nel caso di prelievo da un unico pozzo, sono misurati mediante prove di pompaggio, da eseguirsi preferibilmente in periodo di magra, come di seguito dettagliato:
a) una prova di pompaggio a gradini, di breve durata, articolata su almeno quattro valori di portata, avendo cura di raggiungere per ciascun gradino la stabilizzazione del livello e facendo ricorso a strumenti di rilevazione in continuo;
b) una prova di lunga durata alla portata di esercizio, intesa come aliquota della portata critica ottenuta con la prova a gradini di cui alla lettera a), con rilevazione in continuo degli abbassamenti del livello dinamico nel pozzo e in almeno un piezometro opportunamente ubicato;
c) una prova di risalita, al termine della prova di pompaggio di lunga durata, proseguendo la rilevazione dei livelli in continuo fino al recupero della quota piezometrica iniziale o almeno fino alla completa stabilizzazione del livello.
2. Nel caso di prelievo da più pozzi, è valutata, oltre a quanto previsto al comma 1 per ciascuno di essi, anche la presenza di interferenze e quindi la portata di esercizio complessiva.
3. Nel caso di sorgenti, sono eseguite misure periodiche della portata per un periodo minimo di almeno un anno e con cadenza di almeno un mese o inferiore in corrispondenza di eventi piovosi. Tali misurazioni sono effettuate per definire la loro portata media annua, intesa come rapporto fra l’integrale della curva delle portate in funzione del tempo e il periodo di tempo considerato, e la curva di esaurimento, da cui ricavare la portata minima annuale e il volume di immagazzinamento.
Art. 9
- Operazione di chiusura dei pozzi (articolo 49, comma 1, lettera a sexies) l.r. 38/2004 )
1. Le operazione di chiusura di un pozzo, consistenti nella sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra questa e la parete del foro, sono realizzate in modo da escludere che l'opera costituisca una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento nel sottosuolo, ovvero possa causare la depressurizzazione degli acquiferi profondi, nonché consentire il mantenimento della netta separazione degli acquiferi individuati.
2. Il progetto di chiusura, redatto da un professionista qualificato, è approvato dal comune sentite le strutture territoriali regionali. Il progetto contiene:
a) la successione litostratigrafica di riferimento, con indicazione degli acquiferi rinvenuti e delle relative quote;
b) lo schema di completamento attuale del pozzo;
c) la descrizione delle tecniche di chiusura impiegate nel caso di pozzo monofalda o multifalda;
d) il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria alla cementazione;
e) la eventuale punzonatura o taglio della tubazione di rivestimento del pozzo;
f) le modalità di iniezione;
g) le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.
3. A seguito dell’effettuazione dei lavori di chiusura del pozzo, il professionista di cui al comma 2 redige una relazione finale contenente:
a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali approvate;
d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
e) la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.