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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 7
- Caratteristiche tecniche delle strumentazioni di monitoraggio (articolo 29 l.r. 38/2004 )
1. I misuratori automatici della portata di cui all’articolo 29, comma 1 della l.r. 38/2004 sono di tipo elettromagnetico o a induzione magnetica, dotati di certificato di produzione con numero di serie e della dotazione minima di seguito indicata:
a) misuratore di portata;
b) visualizzatore della portata istantanea misurata;
c) totalizzatore della quantità di acqua misurata;
d) registratore dati preferibilmente su supporto informatico.
2. I dati di cui al comma 1 lett. d ) sono registrati secondo giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressivo giornaliero del totalizzatore.
3. I contatori sono installati con flangia o altri sistemi che consentano, comunque, l’applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l’inalterabilità dello strumento, oltre che sul pozzo o sorgente anche direttamente sulla condotta di alimentazione delle linee o impianti di imbottigliamento immediatamente a valle del serbatoio di carico e in ogni caso a monte di qualsiasi derivazione. In caso di due o più condotte di alimentazione ciascuna è dotata di singolo contatore e reca apposita sigla di identificazione dell’acqua interessata.
4. I sigilli di garanzia, di cui al comma 3, sono apposti dal concessionario alla presenza di un soggetto designato dal comune.
5. Il concessionario è tenuto ad annotare sul registro, di cui all’articolo 29, comma 3 della l.r. 38/2004 , le manutenzioni ordinarie e straordinarie ovvero le interruzioni di durata superiore alle ventiquattro ore.
6. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli il concessionario è tenuto a comunicare al comune i tempi e le modalità delle operazioni necessarie.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.