Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 6
- Frequenza della trasmissione dei dati rilevati e delle analisi chimiche e isotopiche(articolo 29 l.r. 38/2004 )
1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3 della l.r. 38/2004 i dati da trasmettere con frequenza trimestrale sono quelli relativi alle misure delle portate, del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri, della temperatura, della conducibilità elettrica e del PH.
2. Le analisi chimiche previste dall’articolo 29, comma 2, lett. c) della l.r.38/2004 sono eseguite almeno con cadenza annuale; le analisi isotopiche sono eseguite almeno con cadenza triennale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.