Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 4
- Monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti (articolo 6, comma 1, lettera c) l.r. 38/2004 )
1. La Regione realizza il monitoraggio costante per verificare la sostenibilità dello sfruttamento dei giacimenti delle acque minerali, di sorgente e termali, mediante l’analisi del regime e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi.
2. Ai soli fini del monitoraggio, i giacimenti sono distinti in giacimenti di acque minerali naturali e di sorgente, ed in giacimenti di acque termali.
3. Il monitoraggio consente di definire, per ciascun acquifero significativo, un valore di abbassamento superato il quale, nel corso della durata della concessione, occorre procedere a ulteriori controlli, onde verificare in maniera più accurata le relazioni tra sfruttamento e ricarica dell’acquifero.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.