Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 3
- Elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni (articolo 6, comma 1, lettera a) l.r. 38/2004 )
1. La Regione, tramite le proprie strutture territoriali, provvede, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’inserimento nel sistema informativo geografico regionale degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione in essere, completi dei contenuti di cui all’articolo 15 della l.r. 38/2004 e agli articoli 14 e 19 del presente regolamento. Agli elenchi in tal modo istituiti i comuni hanno accesso ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.
2. Per l’aggiornamento dell’elenco dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla loro emissione, copia degli atti di rilascio, proroga, rinuncia e decadenza dei permessi di ricerca e delle concessioni medesime, nonché di ogni altro atto modificativo degli stessi.
3. La Regione per la realizzazione del Programma regionale per la società dell’Informazione e della conoscenza, predispone il piano di realizzazione per una piattaforma tecnico-informatica, condivisa tra tutti i soggetti interessati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.