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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 25 ter
Requisiti autorizzativi e modalità di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di stabilimenti termali (articolo 49, comma 1, lett. l bis, l ter e l quater, della l.r. 38/2004) (13)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 3.

1. Il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e all’esercizio degli stabilimenti termali è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e specifico per determinati cicli di cure individuati nell’Allegato H bis al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta delle autorizzazioni di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.