Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 25 ter
Requisiti autorizzativi e modalità di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di stabilimenti termali (articolo 49, comma 1, lett. l bis, l ter e l quater, della l.r. 38/2004) (13)
1. Il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e all’esercizio degli stabilimenti termali è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e specifico per determinati cicli di cure individuati nell’Allegato H bis al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta delle autorizzazioni di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.