Menù di navigazione

Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 25 quinquies
Programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale (articolo 49, comma 1, lett. l sexies, della l.r. 38/2004) (15)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 5.

1. Le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo, sono indicate nell’allegato H sexies al presente regolamento.
2. Il controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali è programmato sulla base della categorizzazione del rischio dei medesimi stabilimenti che è effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL e periodicamente aggiornata.
3. Nell'allegato H sexies sono disciplinati in particolare i seguenti oggetti:
a) criteri per la categorizzazione del rischio degli stabilimenti termali;
b) frequenze dei controlli ufficiali;
c) modalità per la riapertura degli stabilimenti termali ad apertura stagionale;
d) modalità di effettuazione dei controlli analitici;
e) modalità di trasporto dei campioni e definizione del personale competente all'esecuzione dei prelievi;
f) metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico - fisici e microbiologici;
g) procedure per l'emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l'invio dei referti analitici;
h) modalità per la gestione delle irregolarità;
i) modalità per le verifiche sui piani di autocontrollo;
l) registrazione e rendicontazione periodica delle attività di controllo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.