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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 25
- Disciplina del controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente(articolo 46 l.r. 38/2004 )
1. Il controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente viene effettuato dalle aziende USL ed è attuato secondo le disposizioni del regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Le aziende USL accertano che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’esercente dell’attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente.
2. Ai fini del controllo ufficiale, i soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente tengono a disposizione (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 3.

presso l’azienda USL competente copia delle analisi annuali chimiche e microbiologiche eseguite ai sensi dell’articolo 17 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali).
3. Nell’allegato H sono disciplinati in particolare i seguenti oggetti:
a) modalità di trasporto dei campioni e definizione del personale competente all’esecuzione dei prelievi;
b) modalità di effettuazione dei controlli analitici e di ripartizione dei relativi costi;
c) metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico - fisici e microbiologici;
d) procedure per l’emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l’invio dei referti analitici.
3 bis. Con successivo atto della Giunta Regionale è individuato il verbale unico regionale per il prelievo di campioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali. (4)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 3.


Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.