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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 23
- Etichette delle acque minerali naturali(articolo 35 l.r. 38/2004 )
1. L’aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta è disposto dal comune competente per territorio di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 38/2004 nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate nell’allegato H, sezione 6.
2. L’aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta è disposto dal comune competente previo parere favorevole dell’azienda USL competente per territorio (1)

Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 1.

. L’utilizzazione delle etichette giacenti, recanti i dati della precedente analisi, è consentita per un periodo massimo di sessanta giorni dall’aggiornamento delle analisi stesse, salva motivata valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
3. Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2004 le indicazioni obbligatorie da riportare nell’etichetta delle acque minerali naturali in occasione del rinnovo delle analisi sono elencate nell’allegato E.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.