Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 19
- Contenuto della concessione(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. Il provvedimento comunale relativo alla concessione di coltivazione contiene, oltre a quanto previsto dall’articolo 15 della l. r. 38/2004 , i seguenti elementi:
a) la planimetria e il verbale di delimitazione dell’area di concessione;
b) il programma generale di coltivazione;
c) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d’ufficio, i relativi parametri urbanistici e la normativa tecnica da seguire;
d) la convenzione stipulata fra il comune ed il concessionario ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della l.r. 38/2004 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.