Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 18
- Denominazione convenzionale della concessione(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di concessione indica la denominazione convenzionale del giacimento.
2. Il comune verifica che la denominazione scelta dal richiedente non rappresenti caso di omonimia con altra concessione o permesso di ricerca già esistente in Toscana. La stessa valutazione è effettuata qualora venga richiesta una variazione della denominazione già assegnata.
3. Il comune effettua tale verifica tramite consultazione degli elenchi di cui all’articolo 3.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.