Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 17
- Documentazione per il rilascio della concessione di coltivazione(articolo 49, comma 1, lettera a quater) l.r. 38/2004 )
1. Le istanze di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento sono presentate dai soggetti interessati al comune competente e sono corredate dagli elaborati tecnici di cui all’allegato C.
2. Le istanze sono, altresì, corredate dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attività da intraprendere di cui all’allegato D.
3. La concessione di coltivazione è rilasciata dal comune, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali e urbanistiche
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.