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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 13
- Pubblicità dell’istanza di permesso(articolo 8 quater, comma 1 l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di permesso di ricerca, corredata dalla mappa catastale e dal piano parcellare, è affissa per venti giorni all’albo pretorio di tutti i comuni nei quali ricade l’area di ricerca; essa è altresì pubblicata per almeno venti giorni nei siti telematici dei comuni medesimi, nonché in quello della Regione Toscana.
2. I comuni di cui al comma 1 inviano al comune, il cui territorio è interessato dalla maggiore area di ricerca, il referto di pubblicazione dell’istanza completo delle osservazioni od opposizioni eventualmente pervenute.
3. I soggetti controinteressati possono proporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio ai sensi del comma 1, eventuali osservazioni ed opposizioni all’istanza di permesso di ricerca, presentandole al proprio comune che, se diverso da quello il cui territorio è interessato dalla maggiore area di ricerca, provvede ad inviarle al comune competente per l’istruttoria ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 38/2004 .

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.