Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 11
- Limiti dell’area del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a bis) l.r. 38/2004 )
1. L’area richiesta per la ricerca è delimitata da vertici individuati in campagna con picchetti semipermanenti ben infissi nel terreno; i lati che uniscono tali vertici seguono, ove possibile, limiti fisici riconoscibili sul terreno, ovvero, quando ciò non sia possibile, sono rappresentati da una linea retta che congiunge due picchetti successivi posti a una distanza tale da poter essere traguardati tra loro.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.