Menù di navigazione

Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed in particolare l’articolo 19;


Visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta dell’11 dicembre 2008;


Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 32 del 15 dicembre 2008;


Visto il parere della Prima Commissione consiliare “Affari Istituzionali”, espresso nella seduta del 3 febbraio 2009;


Visti gli ulteriori pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2009, n. 189;


considerato quanto segue:


1. l’opportunità di individuare il numero di progetti e giovani che gli enti a seconda della categoria di appartenenza per ogni bando possono richiedere, tenuto conto delle capacità gestionali degli enti, delle differenti dotazioni in termine di personale, strutture, strumenti e cercando di mantenere un equilibrio fra le diverse categorie; (1)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



2. l’opportunità che l’iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale non possa avvenire in qualunque momento ma solo in determinati periodi, stabiliti dalla Regione, per consentire una miglior e più efficace gestione di tale procedura da parte del competente ufficio regionale; (1)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



3. la necessità di prevedere un numero minimo e massimo di giovani per progetto per garantirne la fattibilità e per favorire il finanziamento del maggior numero di progetti;


4. la necessità che i progetti possano essere approvati anche con un numero inferiore di giovani rispetto a quelli indicati nei medesimi progetti in relazione alle risorse disponibili ed al numero complessivo dei progetti presentati;


5. la necessità che sia assicurata la massima snellezza procedurale nell’iter di selezione dei giovani;


5 bis. la necessità di ridurre i termini del procedimento introducendo un tempo massimo a disposizione degli enti interessati per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria, al fine di assicurare l’avvio dei giovani in un lasso di tempo più breve e determinato; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



6. l’opportunità di prevedere un assegno mensile per lo svolgimento del servizio civile regionale del medesimo importo di quello nazionale, in particolare per non creare disparità di trattamento tra soggetti che svolgono attività analoghe sullo stesso territorio regionale; (1)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



7. la necessità di garantire ai giovani nei primi tre mesi di servizio civile un adeguato livello di preparazione, supporto e guida tenuto conto delle finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale del servizio civile e dell’attività da svolgere nell’arco dei dodici mesi;


8. il prevedibile alto afflusso di domande nella fase istitutiva dell’albo degli enti di servizio civile regionale e la conseguente necessità di elevare il termine previsto in via ordinaria per l’adozione del provvedimento di iscrizione da parte del competente ufficio della Regione;


8 bis. la necessità di prevedere un termine di centocinquanta giorni per la pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati da parte del competente ufficio della Regione, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti, in ragione sia dell’alto numero di progetti mediamente presentati per ogni bando da parte degli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale sia della complessità istruttoria degli stessi progetti da valutare; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



8 ter. l’opportunità di selezionare giovani effettivamente motivati per lo svolgimento del servizio civile all’estero, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui si svolge tale servizio; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



8 quater. l’opportunità di prevedere la possibilità di destinare i giovani in servizio civile in una sede diversa per un periodo massimo prestabilito, in modo da agevolare la realizzazione di progetti che prevedono che alcune attività, in particolare nel periodo estivo, siano realizzate in luoghi diversi dalla sede di attuazione ove è ordinariamente svolto il progetto di servizio civile; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



9. la necessità di assicurare in prima applicazione l’effettiva rappresentatività nella Consulta regionale del servizio civile degli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale;


9 bis. l’opportunità di prevedere la sostituzione dei giovani nella Consulta a metà legislatura, al fine di favorire la partecipazione alla Consulta di giovani che stanno svolgendo il servizio civile regionale; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



10. di non accogliere l’osservazione di cui al punto 2 del parere della Prima Commissione consiliare in quanto la causa ostativa di iscrizione all’albo di servizio civile regionale nei casi di cui all’articolo 3, comma 2 non rappresenta per gli enti una causa impeditiva allo svolgimento del servizio civile, essendo prevista la possibilità per gli stessi enti di scegliere di effettuare il servizio civile regionale secondo due modalità alternative: iscrivendosi come ente all’albo regionale di servizio civile ed indicando le proprie sedi come luoghi di attuazione del servizio civile oppure essere iscritti all’albo regionale come sedi di attuazione di progetti promossi da altri enti presenti nell’albo;


11. di accogliere l’osservazione di cui al punto 3 del parere della Prima Commissione consiliare;


12. di chiarire che, relativamente all’osservazione di cui al punto 4 del parere della Prima Commissione consiliare, l’articolo 16, comma 2, lett. g) ha natura esclusivamente ricognitiva dei casi di cessazione già previsti dall’articolo 19 del regolamento. A fini meramente chiarificatori è aggiunto all’articolo 16, comma 2, lett. g) il riferimento ai casi di esclusione di cui all’articolo 19;


si approva il presente regolamento

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), ed in particolare dell’articolo 19, disciplina:
a) le procedure per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo degli enti di servizio civile regionale, di seguito denominato albo;
b) le procedure per la presentazione dei progetti;
c) le procedure per l’ammissione dei giovani;
d) gli elementi essenziali del contratto e l’ammontare dell’assegno per i giovani;
e) l’articolazione dell’orario di servizio;
f) i casi di cessazione dal servizio e di sostituzione dei giovani;
g) l’attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile;
g bis) le procedure di applicazione delle sanzioni; (59)

Lettera inserita con d.p.g.r. 12 marzo 2024, n. 5/R, art. 1.

h) le modalità per il monitoraggio e la verifica dei progetti;
i) la composizione e la procedura per la nomina della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente, di seguito denominata Consulta;
j) le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo regionale per il servizio civile, di seguito denominato fondo;
k) la quota del fondo da destinare alle iniziative formative ed informative.
Art. 2
- Sistema informativo(articolo 13 l.r. 35/2006 )
1. La disciplina di cui al presente regolamento si conforma ai profili tecnologici ed informativi prescritti per il sistema informativo dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) e dalle disposizioni regionali in materia di società dell’informazione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni della Regione di cui alla l.r. 35/2006 , il sistema informativo di cui al presente articolo nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile ed utilizza procedure digitali conformi agli standard regionali in materia (60)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 2.

.
CAPO II
- Albo degli enti di servizio civile regionale
Art. 3
- Iscrizione all’albo(articoli 5, comma 2, e 19, comma 1, lettera a), l.r. 35/2006 )
1. Possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della l.r. 35/2006. (3)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

1 bis. Gli enti di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 comma 1 ter della l.r. 35/2006 sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) enti di prima categoria, gli enti con oltre cinquanta sedi di attuazione dei progetti ed almeno tre coordinatori di progetto;
b) enti di seconda categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da undici a cinquanta ed almeno due coordinatori di progetto;
c) enti di terza categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da una a dieci ed almeno un coordinatore di progetto. (4)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

1 ter. La domanda per l’iscrizione all’albo di servizio civile regionale può essere presentata esclusivamente nel periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione Toscana. Il competente ufficio della Regione provvede ad individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno solare. (4)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

2. Gli enti di cui al comma 1 (5)

Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

non possono iscriversi all’albo qualora siano indicati quali sedi di attuazione di progetti di servizio civile regionale da parte di altri enti.
4. Gli enti iscritti all’albo partecipano alle attività di promozione e informazione promosse dalla Regione ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 35/2006 .
Art. 4
- Domanda di iscrizione(articoli 5, comma 2, e 19, comma 1, lettera a), l.r. 35/2006 )
1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente, è presentata al competente ufficio della Regione.
2. Nella domanda sono in particolare attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede legale ed il codice fiscale (62)

Parole soppresse con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 3.

;
b) l’indicazione dei nominativi (63)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 3.

del responsabile per il servizio civile e del coordinatore di progetti (64)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 3.

;
c) l’indicazione delle sedi di progetto che insistono sul territorio regionale o all’estero, la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il titolo giuridico in base al quale l’ente ha la disponibilità delle sedi. Ogni sede di attuazione può essere indicata da un unico ente. (7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

d) l’indicazione della pagina web del proprio sito internet unica per ciascun ente (64)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 3.

d bis) l’indicazione del domicilio digitale dell’ente. (65)

Lettera inserita con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 3.

2 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per sede di attuazione di progetto una sola sede fisica contraddistinta da denominazione, via o piazza, numero civico ed eventuale partizione interna. Per ogni sede possono operare, compatibilmente con lo spazio a disposizione, fino a venti giovani anche afferenti a progetti diversi. (8)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

3. Gli enti privati allegano alla domanda di iscrizione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) organigramma dell’ente, con particolare riferimento al personale dedicato alle attività del servizio civile;
c) documentazione comprovante l’attività svolta nell'ultimo anno (9)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

nell’ambito del territorio regionale.
4. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di sessanta (66)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 3.

giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l’iscrizione si intende effettuata.
5. Ad ogni ente iscritto è attribuito un codice regionale.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
- Modalità di tenuta e di aggiornamento dell’albo(articolo 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006 )
1. L’albo è istituito presso il competente ufficio della Regione che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. L’elenco degli enti iscritti è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2 bis. Le istanze di variazione possono essere presentate in ogni momento, salvo la modifica o l’aggiunta delle sedi di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) che può essere effettuata esclusivamente nel periodo di cui all’articolo 3, comma 1 ter. (12)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

3. Le istanze di variazione sono presentate con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1 ed il competente ufficio della Regione provvede nel termine di cui all’articolo 4, comma 4.(13)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

4. Il competente ufficio della Regione provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, gli enti possono presentare nuova domanda per l’iscrizione all’albo decorso un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.
Art. 6 bis
- Requisiti e compiti degli operatori del servizio civile regionale (articoli 5, comma 1 quater, e 7, comma 5, l.r. 35/2006) (15)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

1. I requisiti ed i compiti del responsabile del servizio civile, del responsabile del progetto di servizio civile, dei coordinatori dei progetti di servizio civile e degli operatori dei progetti di servizio civile sono individuati nell’allegato A (86)

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 16.

al presente regolamento.
CAPO III
- Presentazione e ammissione dei progetti e dei documenti operativi (16)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

Art. 7
- Presentazione dei progetti e dei documenti operativi (articoli 5, 7, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006 ) (17)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

1. I progetti ed i documenti operativi (18)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

di servizio civile regionale sono presentati esclusivamente dagli enti iscritti all’albo.
2. I progetti ed i documenti operativi (18)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

possono essere presentati da:
a) gli enti di cui all’articolo 3, comma 1 bis (19)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

con riferimento alle sedi di cui ciascun ente ha dichiarato la disponibilità all’atto dell’iscrizione all’albo;
b) più enti singolarmente iscritti in coprogettazione, con riferimento alle sedi di cui gli stessi enti hanno dichiarato la disponibilità all’atto dell’iscrizione all’albo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) gli enti individuano un ente capofila responsabile della gestione e della realizzazione del progetto. A tal fine al progetto è allegato l’accordo sottoscritto dagli enti per la coprogettazione.
4. Gli enti di prima categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a diciotto progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani. (20)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

5. Gli enti di seconda categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a sette progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani. (20)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

5 bis. Gli enti di terza categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a tre progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a venti giovani. (21)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

6. I progetti o i documenti operativi di servizio civile sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalità stabilite nei relativi bandi. (20)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Art. 8
- Contenuto dei progetti e dei documenti operativi (articoli 7, commi 2 e 4, 7 ter e 19, comma 1, lettera b), l.r. 35/2006 ) (22)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

1. I progetti contengono quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 e 7 bis comma 3 della l.r. 35/2006.
2. I documenti operativi contengono quanto previsto dall’articolo 7 ter comma 4 della l.r. 35/2006.
3. Per ogni progetto o documento operativo può essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci, ad eccezione dei progetti di cui all’articolo 7 ter della l.r. 35/2006.
4. Le attività previste dai progetti e dai documenti operativi si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 9
- Progetti e documenti operativi non ammessi a valutazione(articoli 7, comma 4, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006 ) (23)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

1. Il competente ufficio della Regione non ammette a valutazione i progetti o i documenti operativi (24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

nei seguenti casi:
a) mancata iscrizione all’albo dell’ente che ha presentato il progetto o il documento operativo;(24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

b) non corrispondenza del progetto con i settori di cui all’articolo 3 della l.r. 35/2006 ;
b bis) non corrispondenza del documento operativo con il progetto predisposto dalla Regione; (25)

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

c) inosservanza delle prescrizioni indicate nel bando per la presentazione dei progetti o dei documenti operativi; (24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

c bis) mancato rispetto del numero massimo di progetti o documenti operativi e giovani per bando; (25)

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

c ter) mancato rispetto del numero di giovani per progetto o documento operativo di cui all’articolo 8 comma 3; (25)

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

d) durata del periodo di preparazione, supporto e guida al servizio civile inferiore ai termini minimi previsti dall’articolo 21, comma 1 e 1 bis; (24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

e) previsione di oneri economici a carico dei giovani.
Art. 10
- Formazione della graduatoria(articoli 7, comma 4, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b), b bis) l.r. 35/2006 ) (26)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

1. I progetti o i documenti operativi ammessi sono valutati sulla base dei criteri di cui all'Sito esternoallegato B al presente regolamento. (27)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

1 bis. I progetti o documenti operativi che non raggiungono il punteggio minimo indicato nell’allegato B al presente regolamento non sono approvati. (28)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

2. Nel caso in cui nella graduatoria vi siano più progetti o documenti operativi con medesimo punteggio collocati nell’ultima posizione utile per ottenere il finanziamento e non sia possibile avviare al servizio tutti i giovani richiesti, il competente ufficio regionale può apportare di propria iniziativa una riduzione dei giovani indicati nei medesimi progetti o documenti operativi proporzionalmente al numero di giovani richiesto. (27)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

3. La graduatoria dei progetti o dei documenti operativi, con l’indicazione di quelli finanziati, è approvata con decreto del dirigente del competente ufficio della Regione entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti o dei documenti operativi ed è pubblicata sul BURT. (27)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

4. Gli enti interessati rendono pubblici i progetti o i documenti operativi (29)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

approvati sul proprio sito internet.
Art. 10 bis
- Progetti approvati ed autofinanziati dagli enti (articolo 7, comma 5 ter, l.r. 35/2006)(30)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

1. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento regionale possono essere finanziati dall’ente proponente per il numero di giovani indicati nello stesso progetto.
2. L’ente proponente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria dei progetti approvati, invia al competente ufficio della Regione dichiarazione attestante la volontà di procedere all’ autofinanziamento di cui al comma 1.
3. Il competente ufficio della Regione, preso atto della dichiarazione di cui al comma 2, comunica all’ente il termine e le modalità di trasmissione delle risorse necessarie.
4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 3 comporta l’esclusione del progetto dal bando di selezione dei giovani di cui all’articolo 11 bis.
CAPO IV
- Selezione e ammissione dei giovani
Art. 11
- Bando di selezione(articoli 8, comma 3, e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006 )
1. Il dirigente del competente ufficio della Regione, definisce, sulla base dei progetti o documenti operativi approvati e finanziati (31)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

il contingente dei giovani da avviare al servizio civile regionale. Il bando di selezione è pubblicato sul BURT.
Art. 11 bis
- Bando di selezione per i progetti finanziati dagli enti (articolo 7, comma 5 ter, l.r. 35/2006)(32)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

1. Il dirigente del competente ufficio della Regione definisce, sulla base dei progetti finanziati dagli enti ai sensi dell’articolo 10 bis, il contingente di giovani da avviare al servizio civile regionale ed emana il bando di selezione. Il bando di selezione è pubblicato sul BURT.
Art. 12
- Domanda di selezione(articoli 8, comma 3, e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006 )
1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della l.r. 35/2006 , presentano domanda direttamente agli enti che realizzano il progetto (33)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

, utilizzando il modello allegato al bando e dichiarando in particolare sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 Sito esternodel d.p.r. 445/2000 :
a) le proprie generalità;
c) di non aver svolto attività di servizio civile regionale o di aver prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana presso un altro ente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della l.r. 35/2006 (69)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 5.

;
c bis) di non aver riportato le condanne di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b bis) della l.r. 35/2006; (34)

Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

d) di non avere prestato entro l’anno precedente alla data di uscita del bando, e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, a qualunque titolo, presso l’ente a cui chiedono di prestare servizio, attività retribuita dallo stesso ente o da altri soggetti(68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 5.

o di non avere in corso alcun rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente presso il quale chiedono di prestare servizio;
e) di aderire alle modalità attuative del progetto.
1 bis. I soggetti interessati, salvo quanto previsto al comma 1 ter, possono presentare una sola domanda per bando, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate. (37)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

1 ter. Per i progetti di servizio civile all’estero, di cui all’articolo 7 bis della l.r. 35/2006, i soggetti interessati possono presentare fino ad un massimo di due domande per bando, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate. (37)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

2. Alla domanda è allegato il curriculum vitae.
Art. 13
- Procedura di selezione(articoli 8, comma 3, e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006 )
1. La selezione dei candidati è effettuata dall’ente che realizza il progetto, tramite colloquio e valutazione del curriculum, con procedure e modalità che garantiscano pubblicità, trasparenza ed imparzialità secondo i criteri definiti con apposita delibera di Giunta regionale. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

2. La mancata presentazione del candidato alla data e nel luogo previsto comporta l’esclusione dalla selezione.
3. La valutazione è effettuata avendo a riferimento i seguenti elementi:
a) idoneità del candidato a svolgere le attività previste dal progetto;
b) curriculum vitae.
b bis) lettera motivazionale nei casi di selezione per i progetti all’estero. (39)

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

3 bis. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione sul rispetto delle procedure e dei criteri di selezione dei giovani di cui al presente articolo. (40)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Art. 14
- Pubblicazione della graduatoria(articoli 8, commi 2, 3, e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006 ) (41)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

1. L’ente, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei giovani, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria dei giovani selezionati e contestualmente la trasmette al competente ufficio della Regione unitamente ai verbali che danno conto delle procedure seguite e delle valutazioni dei giovani.
2. L’ente contestualmente alla trasmissione dei dati di cui al comma 1 comunica al competente ufficio della Regione la sede di attuazione di progetto per ogni giovane collocato utilmente in graduatoria ed i dati necessari per la stipula del contratto.
Art. 15
1. Le modalità di avvio al servizio sono definite dal contratto di cui all’articolo 16.
2. Qualora il progetto preveda attività rischiose, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera c) della l.r. 35/2006, all’avvio l’ente titolare del progetto è tenuto a verificare il possesso di specifici requisiti di idoneità da parte dei soggetti selezionati. (70)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 6.

3. Gli enti titolari dei progetti approvati comunicano al competente ufficio della Regione l’effettiva presa di servizio da parte dei giovani.
4. Gli enti, esaurita la graduatoria del progetto, per coprire posti vacanti attingono (71)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 6.

a graduatorie proprie o di altri enti, prioritariamente a quelle relative a progetti dello stesso o analogo settore da svolgersi nel medesimo ambito provinciale.
5. L’avvio al servizio nell’ipotesi di cui al comma 4 è subordinato all’assenso del giovane e dell’altro ente ed è tempestivamente comunicato al competente ufficio della Regione. L’eventuale diniego del giovane non comporta l’esclusione dalla graduatoria.
CAPO V
- Disposizioni sullo svolgimento del servizio civile regionale
Art.16
1. Lo schema tipo di contratto, predisposto dal competente ufficio della Regione, è allegato al bando di cui all’articolo 11.
2. Lo schema tipo di contratto contiene in particolare:
a) riferimenti relativi al progetto;
b) decorrenza e durata del servizio, nonché articolazione giornaliera e settimanale dell’orario;(42)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

b bis) la sede di attuazione ove è previsto lo svolgimento del servizio; (43)

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

c) modalità di avvio e di svolgimento del servizio;
d) trattamento economico;
e) diritti e doveri dei giovani;
f) permessi e malattie;
g) casi di cessazione dal servizio di cui all’articolo 19.
3. Il contratto, sottoscritto dalla Regione, è inviato al giovane per la sottoscrizione prima dell’avvio al servizio.
Art. 17
- Articolazione dell’orario di servizio(articoli 9, comma 2, e 19, comma 1, lettera m) l.r. 35/2006 ) (72)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 7.

1. L’orario settimanale di cui all’articolo 9, comma 2 della l.r. 35/2006 può essere articolato su cinque o su sei giorni.
2. In relazione alle caratteristiche del progetto, l’orario può essere differenziato nel corso dell’anno, nel rispetto dell’articolazione oraria di cui al comma 1, per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.
3. In relazione alle caratteristiche del progetto, il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinquanta o cinquantacinque giorni per i progetti articolati rispettivamente su cinque o su sei giorni di servizio, previa comunicazione al competente ufficio della Regione.
4. Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:
a) venti giorni, corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto, di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno dieci in modo continuativo su richiesta del giovane;
b) dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici;
c) due giorni di permesso retribuito per donazione sangue;
d) un giorno per convocazione a comparire davanti all’autorità giudiziaria;
e) fino a tre giorni per ogni evento luttuoso del coniuge e parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado;
f) fino a tre giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in caso sia portatore di handicap o assista parenti o affini (entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità;
g) un numero di giorni pari alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali nel caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
h) per l’esercizio del diritto di voto:
1) un giorno per i volontari residenti da cinquanta a cinquecento chilometri di distanza dal luogo di servizio;
2) due giorni per i volontari residenti oltre cinquecento chilometri dal luogo di svolgimento del servizio.
5. Nel computo dei permessi per le operazioni elettorali ed esercizio del diritto di voto, non sono compresi i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto.
6. Le giornate in cui il giovane è stato impegnato per le operazioni elettorali e per l’esercizio del diritto di voto non danno diritto a recuperi.
7. La partecipazione del giovane eletto come membro della Consulta regionale del servizio civile alle sedute della stessa è considerata a tutti gli effetti come giornata di servizio.
8. Le assenze di cui al comma 4, lettere da b) a g), per gravidanza, per infortunio in servizio e per malattia devono essere giustificate da apposita certificazione.
9. Si procede alla riduzione dell’assegno, in proporzione ai giorni di assenza:
a) in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni anche non consecutivi;
b) in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni anche non consecutivi.
10. Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate al comma 9.
Art. 18
- Trattamento economico(articoli 10, comma 2 e 19, comma 1, lettera e) l.r. 35/2006 )
1. Ai giovani è corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari a 507,30 (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 8.

euro mensili. (47)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

2. L’importo determinato ai sensi del comma 1 è raddoppiato per i progetti che si svolgono all’estero per l'intero periodo del servizio civile. (48)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

3. Il trattamento economico è erogato ai giovani direttamente dalla Regione sulla base di una comunicazione mensile dell’ente in merito all’effettivo svolgimento del servizio.
Art. 19
1. Il competente ufficio della Regione dispone la cessazione per i giovani dal servizio civile nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte del giovane;
b) comportamento durante lo svolgimento del servizio da cui derivi un danno grave all’ente o a terzi;
c) assenze che comportino esclusione dal progetto nelle ipotesi di cui all’articolo 17, comma 10 (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 9.

c bis) svolgimento contemporaneo del servizio civile regionale e del servizio civile universale, nell’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 5, lettera a), della legge 35/2006; (75)

Lettera inserita con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 9.

c ter) qualora si usufruisca del congedo di maternità, in un’unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, per un periodo superiore ai sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all’articolo 9, comma 1, ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, lettera b), della legge 35/2006. (75)

Lettera inserita con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 9.

1 bis. Nel caso di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c ter), la giovane può presentare nuova domanda di servizio civile a condizione di possederne i requisiti.(76)

Comma inserito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 9.

2. Nei casi di cui al comma 1 il trattamento economico è erogato al giovane fino alla data di cessazione dal servizio secondo il rateo dei giorni di presenza.
Art. 20
1. Nei casi di cessazione dal servizio entro i primi tre mesi dall’avvio, gli enti sostituiscono (77)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 10.

i giovani per il tempo residuale attingendo dalla graduatoria relativa al medesimo progetto e comunicando la sostituzione al competente ufficio della Regione.
2. Nel caso in cui dalla graduatoria di cui al comma 1 non sia possibile attingere giovani per la sostituzione, l’ente utilizza (77)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 10.

la procedura di cui all’articolo 15, commi 4 e 5.
2 bis. Nei progetti finanziati con risorse comunitarie, la sostituzione dei giovani può essere effettuata fino alla specifica comunicazione inviata dal competente ufficio della Regione agli enti interessati. (78)

Comma inserito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 10.

CAPO VI
- Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale
Art. 21
1. L’attività di preparazione, , supporto e guida al servizio civile regionale è effettuata dagli enti entro i primi due mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a venti ore e massima pari a quarantacinque ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica di impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contenuto professionale del l’attività.
2. L’attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all’estero è effettuata, sul territorio regionale o all’estero, dagli enti entro i primi due mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica d’impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione delle emergenze, al contenuto professionale dell’attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.
3. L’ente, durante tutti i mesi di servizio, può effettuare ulteriori ore di formazione aggiuntiva generale o specifica che non concorrono al raggiungimento del monte ore di cui ai commi 1 e 2, a condizione che tali ore siano indicate nel progetto.
4. L’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere svolta anche attraverso il sistema regionale di formazione a distanza per non oltre il 20 per cento delle ore totali.
5. La parte generale di cui ai commi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, nei casi di formazione svolta sul territorio regionale, può essere svolta anche da enti diversi dall’ente titolare del progetto purché effettuata nell’ambito provinciale della sede di attuazione del progetto.
6. L’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.
Art. 22
- Rilascio dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale(articoli 12 e 15 l.r. 35/2006 )
1. Il competente ufficio della Regione rilascia l'attestato di effettuazione del servizio a seguito di richiesta del giovane inviata tramite l’ente ove il giovane ha svolto il servizio.
2. L'attestato è rilasciato ai giovani che hanno svolto almeno l’80 per cento delle ore indicate nel progetto.
Art. 22 bis
Procedimento sanzionatorio (articolo 20 ter l.r. 35/2006) (80)

Articolo inserito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 12.

1. L’ufficio regionale competente in materia di servizio civile avvia il procedimento sanzionatorio tramite contestazione scritta dell’addebito all’ente entro quindici giorni dal verificarsi dei fatti o dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
2. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di un controllo o verifica effettuata dalla Regione, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale.
3. La contestazione indica:
a) i fatti oggetto della contestazione e la sanzione che si ritiene di applicare;
b) il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui l’ente, che deve essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.
4. Il provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento, adottato entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3, lettera b), indica:
a) i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione;
b) la procedura seguita nella fase della contestazione;
c) la motivazione che ha condotto all’individuazione della specifica sanzione.
5. Qualora le controdeduzioni, fornite dall’ente ai sensi del comma 3, lettera b), siano congrue, il procedimento sanzionatorio è archiviato.
Art. 22 ter
Ricollocazione dei giovani (articolo 20 ter, comma 3, l.r. 35/2006)(81)

Articolo inserito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 13.

1. Qualora il progetto sia soggetto alla revoca di cui all’articolo 20 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 35/2006, l’ufficio regionale competente ricolloca, ove possibile, i volontari per la restante durata del progetto, presso altri enti dello stesso territorio comunale o provinciale, o zone limitrofe, che abbiano progetti attivi inseriti nello stesso bando e posti disponibili, previo consenso del volontario e degli enti interessati.
CAPO VII
- Monitoraggio e verifica dei progetti
Art. 23
- Monitoraggio e verifica dei progetti(articoli 7, comma 4, 13, comma 1 e 19, comma 1, lettera g) l.r. 35/2006 )
1. Entro quarantacinque giorni dopo la scadenza del primo semestre ed entro sessanta giorni dopo la scadenza del progetto, (52)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

gli enti inviano al competente ufficio della Regione una relazione relativa all’attuazione di ogni progetto, con particolare riferimento all’attività di preparazione e supporto svolta, alla partecipazione dei giovani, ai risultati conseguiti e alle eventuali criticità riscontrate.
2. Qualora l’Ente non trasmetta la relazione entro il termine di cui al comma 1, il competente ufficio della Regione invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta al sollecito, il medesimo ufficio, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per un anno. (82)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 14.

2 bis. Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell’attuazione del progetto, il competente ufficio della Regione, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per due anni. (83)

Comma inserito con con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 14.

3. Gli enti, previa approvazione del competente ufficio della Regione, possono con adeguata motivazione apportare modifiche al progetto già approvato relativamente alle figure del responsabile del progetto, del coordinatore di progetti (84)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 14.

e degli operatori di progetto. (54)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

CAPO VIII
- Consulta regionale del servizio civile
Art. 24
1. La Consulta, di cui all’articolo 17 della l.r. 35/2006 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) tre membri designati dai giovani che svolgono servizio civile regionale;
b) un membro designato dagli enti pubblici di prima categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
c) un membro designato dagli enti privati di prima categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
d) un membro designato dagli enti pubblici di seconda categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
e) un membro designato dagli enti privati di seconda categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
f) un membro designato dagli enti pubblici di terza categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
g) un membro designato dagli enti privati di terza categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
h) un membro designato dai sindacati dei lavoratori;
i) un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;
j) due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali;
k) due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali.
2. I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono designati in apposite assemblee convocate dal competente ufficio della Regione. I membri di cui al comma 1 lettera a) durano in carica fino a metà legislatura. I nuovi membri di cui al comma 1 lettera a) sono designati in apposita assemblea convocata dal competente ufficio della Regione.
3. I membri di cui al comma 1, lettere h), i), sono designati congiuntamente dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
4. Alle sedute della Consulta partecipa senza diritto di voto l’assessore regionale competente per materia o suo delegato.
Art. 25
- Procedura di nomina della Consulta e del suo presidente(articoli 17, comma 2, e 19, comma 1, lettera h) l.r. 35/2006 )
1. Le designazioni dei membri della Consulta devono pervenire al competente ufficio della Regione entro i sessanta giorni precedenti la sua scadenza. Decorso tale termine la Consulta è istituita purché sia possibile nominare almeno dieci (56)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

componenti.
2. Nella prima riunione in cui sono presenti almeno i due terzi dei membri effettivamente nominati, (57)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

è nominato presidente della Consulta il membro che ottiene più voti. In caso di parità di voti è nominato presidente il membro più anziano.
2 bis. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla Consulta stessa con la presenza di almeno i due terzi dei membri effettivamente nominati. (58)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

3. Il competente ufficio della Regione garantisce alla Consulta il necessario supporto amministrativo.
CAPO IX
- Fondo regionale per il servizio civile
Art. 26
- Modalità di gestione(articoli 18, comma 3, e 19, comma 1, lettera i) l.r. 35/2006 )
1. La gestione del fondo di cui all’articolo 18 della l.r. 35/2006 è di competenza del dirigente del competente ufficio della Regione.
2. Il fondo è gestito secondo le procedure di spesa previste dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”). (84)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 14.

Art. 27
- Modalità di rendicontazione(articoli 18, comma 3, e 19, comma 1, lettera i) l.r. 35/2006 )
1. Il competente ufficio della Regione effettua annualmente la rendicontazione del fondo, con specificazione delle voci di entrata e di spesa e con dati di sintesi delle forme di spesa effettuate.
Art. 28
- Quota per iniziative formative ed informative(articolo 19, comma 1, lettera l) l.r. 35/2006 )
1. Una quota pari al 5 per cento del fondo regionale è annualmente destinata alla copertura di spesa per iniziative formative ed informative, quali promozione, formazione, stampe, elaborazioni statistiche, collaborazioni occasionali, organizzazione di eventi.
CAPO X
- Norme transitorie
Art. 29
- Norme di prima applicazione
1. Nei primi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento il termine di cui agli articoli 4, comma 4 e 5, comma 2 è elevato a sessanta giorni.
2. In sede di prima applicazione la Consulta è istituita decorsi almeno sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.