Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
CAPO IX
- Fondo regionale per il servizio civile
Art. 26
- Modalità di gestione(articoli 18, comma 3, e 19, comma 1, lettera i) l.r. 35/2006 )
1. La gestione del fondo di cui all’articolo 18 della l.r. 35/2006 è di competenza del dirigente del competente ufficio della Regione.
2. Il fondo è gestito secondo le procedure di spesa previste dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”). (84)
Art. 27
1. Il competente ufficio della Regione effettua annualmente la rendicontazione del fondo, con specificazione delle voci di entrata e di spesa e con dati di sintesi delle forme di spesa effettuate.
Art. 28
- Quota per iniziative formative ed informative(articolo 19, comma 1, lettera l) l.r. 35/2006 )
1. Una quota pari al 5 per cento del fondo regionale è annualmente destinata alla copertura di spesa per iniziative formative ed informative, quali promozione, formazione, stampe, elaborazioni statistiche, collaborazioni occasionali, organizzazione di eventi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.