Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
CAPO VIII
- Consulta regionale del servizio civile
Art. 24
- Composizione della Consulta(articolo 17 l.r. 35/2006 ) (55)
1. La Consulta, di cui all’articolo 17 della l.r. 35/2006 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) tre membri designati dai giovani che svolgono servizio civile regionale;
b) un membro designato dagli enti pubblici di prima categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
c) un membro designato dagli enti privati di prima categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
d) un membro designato dagli enti pubblici di seconda categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
e) un membro designato dagli enti privati di seconda categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
f) un membro designato dagli enti pubblici di terza categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
g) un membro designato dagli enti privati di terza categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
h) un membro designato dai sindacati dei lavoratori;
i) un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;
j) due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali;
k) due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali.
2. I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono designati in apposite assemblee convocate dal competente ufficio della Regione. I membri di cui al comma 1 lettera a) durano in carica fino a metà legislatura. I nuovi membri di cui al comma 1 lettera a) sono designati in apposita assemblea convocata dal competente ufficio della Regione.
3. I membri di cui al comma 1, lettere h), i), sono designati congiuntamente dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
4. Alle sedute della Consulta partecipa senza diritto di voto l’assessore regionale competente per materia o suo delegato.
Art. 25
- Procedura di nomina della Consulta e del suo presidente(articoli 17, comma 2, e 19, comma 1, lettera h) l.r. 35/2006 )
1. Le designazioni dei membri della Consulta devono pervenire al competente ufficio della Regione entro i sessanta giorni precedenti la sua scadenza. Decorso tale termine la Consulta è istituita purché sia possibile nominare almeno dieci (56) componenti.
2. Nella prima riunione in cui sono presenti almeno i due terzi dei membri effettivamente nominati, (57) è nominato presidente della Consulta il membro che ottiene più voti. In caso di parità di voti è nominato presidente il membro più anziano.
2 bis. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla Consulta stessa con la presenza di almeno i due terzi dei membri effettivamente nominati. (58)
3. Il competente ufficio della Regione garantisce alla Consulta il necessario supporto amministrativo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.