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Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO VIII
- Consulta regionale del servizio civile
Art. 24
1. La Consulta, di cui all’articolo 17 della l.r. 35/2006 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) tre membri designati dai giovani che svolgono servizio civile regionale;
b) un membro designato dagli enti pubblici di prima categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
c) un membro designato dagli enti privati di prima categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
d) un membro designato dagli enti pubblici di seconda categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
e) un membro designato dagli enti privati di seconda categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
f) un membro designato dagli enti pubblici di terza categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
g) un membro designato dagli enti privati di terza categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
h) un membro designato dai sindacati dei lavoratori;
i) un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;
j) due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali;
k) due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali.
2. I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono designati in apposite assemblee convocate dal competente ufficio della Regione. I membri di cui al comma 1 lettera a) durano in carica fino a metà legislatura. I nuovi membri di cui al comma 1 lettera a) sono designati in apposita assemblea convocata dal competente ufficio della Regione.
3. I membri di cui al comma 1, lettere h), i), sono designati congiuntamente dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
4. Alle sedute della Consulta partecipa senza diritto di voto l’assessore regionale competente per materia o suo delegato.
Art. 25
- Procedura di nomina della Consulta e del suo presidente(articoli 17, comma 2, e 19, comma 1, lettera h) l.r. 35/2006 )
1. Le designazioni dei membri della Consulta devono pervenire al competente ufficio della Regione entro i sessanta giorni precedenti la sua scadenza. Decorso tale termine la Consulta è istituita purché sia possibile nominare almeno dieci (56)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

componenti.
2. Nella prima riunione in cui sono presenti almeno i due terzi dei membri effettivamente nominati, (57)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

è nominato presidente della Consulta il membro che ottiene più voti. In caso di parità di voti è nominato presidente il membro più anziano.
2 bis. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla Consulta stessa con la presenza di almeno i due terzi dei membri effettivamente nominati. (58)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

3. Il competente ufficio della Regione garantisce alla Consulta il necessario supporto amministrativo.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 23.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.