Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
CAPO VII
- Monitoraggio e verifica dei progetti
Art. 23
- Monitoraggio e verifica dei progetti(articoli 7, comma 4, 13, comma 1 e 19, comma 1, lettera g) l.r. 35/2006 )
1. Entro quarantacinque giorni dopo la scadenza del primo semestre ed entro sessanta giorni dopo la scadenza del progetto, (52) gli enti inviano al competente ufficio della Regione una relazione relativa all’attuazione di ogni progetto, con particolare riferimento all’attività di preparazione e supporto svolta, alla partecipazione dei giovani, ai risultati conseguiti e alle eventuali criticità riscontrate.
2. Qualora l’Ente non trasmetta la relazione entro il termine di cui al comma 1, il competente ufficio della Regione invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta al sollecito, il medesimo ufficio, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per un anno. (82)
2 bis. Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell’attuazione del progetto, il competente ufficio della Regione, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per due anni. (83)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.