Menù di navigazione

Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO VII
- Monitoraggio e verifica dei progetti
Art. 23
- Monitoraggio e verifica dei progetti(articoli 7, comma 4, 13, comma 1 e 19, comma 1, lettera g) l.r. 35/2006 )
1. Entro quarantacinque giorni dopo la scadenza del primo semestre ed entro sessanta giorni dopo la scadenza del progetto, (52)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

gli enti inviano al competente ufficio della Regione una relazione relativa all’attuazione di ogni progetto, con particolare riferimento all’attività di preparazione e supporto svolta, alla partecipazione dei giovani, ai risultati conseguiti e alle eventuali criticità riscontrate.
2. Qualora l’Ente non trasmetta la relazione entro il termine di cui al comma 1, il competente ufficio della Regione invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta al sollecito, il medesimo ufficio, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per un anno. (82)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 14.

2 bis. Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell’attuazione del progetto, il competente ufficio della Regione, previo contraddittorio, dispone il divieto per l’ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per due anni. (83)

Comma inserito con con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 14.

3. Gli enti, previa approvazione del competente ufficio della Regione, possono con adeguata motivazione apportare modifiche al progetto già approvato relativamente alle figure del responsabile del progetto, del coordinatore di progetti (84)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 14.

e degli operatori di progetto. (54)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.