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Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO VI
- Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale
Art. 21
1. L’attività di preparazione, , supporto e guida al servizio civile regionale è effettuata dagli enti entro i primi due mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a venti ore e massima pari a quarantacinque ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica di impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contenuto professionale del l’attività.
2. L’attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all’estero è effettuata, sul territorio regionale o all’estero, dagli enti entro i primi due mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica d’impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione delle emergenze, al contenuto professionale dell’attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.
3. L’ente, durante tutti i mesi di servizio, può effettuare ulteriori ore di formazione aggiuntiva generale o specifica che non concorrono al raggiungimento del monte ore di cui ai commi 1 e 2, a condizione che tali ore siano indicate nel progetto.
4. L’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere svolta anche attraverso il sistema regionale di formazione a distanza per non oltre il 20 per cento delle ore totali.
5. La parte generale di cui ai commi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, nei casi di formazione svolta sul territorio regionale, può essere svolta anche da enti diversi dall’ente titolare del progetto purché effettuata nell’ambito provinciale della sede di attuazione del progetto.
6. L’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.
Art. 22
- Rilascio dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale(articoli 12 e 15 l.r. 35/2006 )
1. Il competente ufficio della Regione rilascia l'attestato di effettuazione del servizio a seguito di richiesta del giovane inviata tramite l’ente ove il giovane ha svolto il servizio.
2. L'attestato è rilasciato ai giovani che hanno svolto almeno l’80 per cento delle ore indicate nel progetto.
Art. 22 bis
Procedimento sanzionatorio (articolo 20 ter l.r. 35/2006) (80)

Articolo inserito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 12.

1. L’ufficio regionale competente in materia di servizio civile avvia il procedimento sanzionatorio tramite contestazione scritta dell’addebito all’ente entro quindici giorni dal verificarsi dei fatti o dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
2. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di un controllo o verifica effettuata dalla Regione, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale.
3. La contestazione indica:
a) i fatti oggetto della contestazione e la sanzione che si ritiene di applicare;
b) il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui l’ente, che deve essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.
4. Il provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento, adottato entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3, lettera b), indica:
a) i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione;
b) la procedura seguita nella fase della contestazione;
c) la motivazione che ha condotto all’individuazione della specifica sanzione.
5. Qualora le controdeduzioni, fornite dall’ente ai sensi del comma 3, lettera b), siano congrue, il procedimento sanzionatorio è archiviato.
Art. 22 ter
Ricollocazione dei giovani (articolo 20 ter, comma 3, l.r. 35/2006)(81)

Articolo inserito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 13.

1. Qualora il progetto sia soggetto alla revoca di cui all’articolo 20 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 35/2006, l’ufficio regionale competente ricolloca, ove possibile, i volontari per la restante durata del progetto, presso altri enti dello stesso territorio comunale o provinciale, o zone limitrofe, che abbiano progetti attivi inseriti nello stesso bando e posti disponibili, previo consenso del volontario e degli enti interessati.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 23.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.