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Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO V
- Disposizioni sullo svolgimento del servizio civile regionale
Art.16
1. Lo schema tipo di contratto, predisposto dal competente ufficio della Regione, è allegato al bando di cui all’articolo 11.
2. Lo schema tipo di contratto contiene in particolare:
a) riferimenti relativi al progetto;
b) decorrenza e durata del servizio, nonché articolazione giornaliera e settimanale dell’orario;(42)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

b bis) la sede di attuazione ove è previsto lo svolgimento del servizio; (43)

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

c) modalità di avvio e di svolgimento del servizio;
d) trattamento economico;
e) diritti e doveri dei giovani;
f) permessi e malattie;
g) casi di cessazione dal servizio di cui all’articolo 19.
3. Il contratto, sottoscritto dalla Regione, è inviato al giovane per la sottoscrizione prima dell’avvio al servizio.
Art. 17
- Articolazione dell’orario di servizio(articoli 9, comma 2, e 19, comma 1, lettera m) l.r. 35/2006 ) (72)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 7.

1. L’orario settimanale di cui all’articolo 9, comma 2 della l.r. 35/2006 può essere articolato su cinque o su sei giorni.
2. In relazione alle caratteristiche del progetto, l’orario può essere differenziato nel corso dell’anno, nel rispetto dell’articolazione oraria di cui al comma 1, per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.
3. In relazione alle caratteristiche del progetto, il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinquanta o cinquantacinque giorni per i progetti articolati rispettivamente su cinque o su sei giorni di servizio, previa comunicazione al competente ufficio della Regione.
4. Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:
a) venti giorni, corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto, di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno dieci in modo continuativo su richiesta del giovane;
b) dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici;
c) due giorni di permesso retribuito per donazione sangue;
d) un giorno per convocazione a comparire davanti all’autorità giudiziaria;
e) fino a tre giorni per ogni evento luttuoso del coniuge e parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado;
f) fino a tre giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in caso sia portatore di handicap o assista parenti o affini (entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità;
g) un numero di giorni pari alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali nel caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
h) per l’esercizio del diritto di voto:
1) un giorno per i volontari residenti da cinquanta a cinquecento chilometri di distanza dal luogo di servizio;
2) due giorni per i volontari residenti oltre cinquecento chilometri dal luogo di svolgimento del servizio.
5. Nel computo dei permessi per le operazioni elettorali ed esercizio del diritto di voto, non sono compresi i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto.
6. Le giornate in cui il giovane è stato impegnato per le operazioni elettorali e per l’esercizio del diritto di voto non danno diritto a recuperi.
7. La partecipazione del giovane eletto come membro della Consulta regionale del servizio civile alle sedute della stessa è considerata a tutti gli effetti come giornata di servizio.
8. Le assenze di cui al comma 4, lettere da b) a g), per gravidanza, per infortunio in servizio e per malattia devono essere giustificate da apposita certificazione.
9. Si procede alla riduzione dell’assegno, in proporzione ai giorni di assenza:
a) in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni anche non consecutivi;
b) in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni anche non consecutivi.
10. Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate al comma 9.
Art. 18
- Trattamento economico(articoli 10, comma 2 e 19, comma 1, lettera e) l.r. 35/2006 )
1. Ai giovani è corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari a 507,30 (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 8.

euro mensili. (47)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

2. L’importo determinato ai sensi del comma 1 è raddoppiato per i progetti che si svolgono all’estero per l'intero periodo del servizio civile. (48)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

3. Il trattamento economico è erogato ai giovani direttamente dalla Regione sulla base di una comunicazione mensile dell’ente in merito all’effettivo svolgimento del servizio.
Art. 19
1. Il competente ufficio della Regione dispone la cessazione per i giovani dal servizio civile nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte del giovane;
b) comportamento durante lo svolgimento del servizio da cui derivi un danno grave all’ente o a terzi;
c) assenze che comportino esclusione dal progetto nelle ipotesi di cui all’articolo 17, comma 10 (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 9.

c bis) svolgimento contemporaneo del servizio civile regionale e del servizio civile universale, nell’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 5, lettera a), della legge 35/2006; (75)

Lettera inserita con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 9.

c ter) qualora si usufruisca del congedo di maternità, in un’unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, per un periodo superiore ai sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all’articolo 9, comma 1, ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, lettera b), della legge 35/2006. (75)

Lettera inserita con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 9.

1 bis. Nel caso di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c ter), la giovane può presentare nuova domanda di servizio civile a condizione di possederne i requisiti.(76)

Comma inserito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 9.

2. Nei casi di cui al comma 1 il trattamento economico è erogato al giovane fino alla data di cessazione dal servizio secondo il rateo dei giorni di presenza.
Art. 20
1. Nei casi di cessazione dal servizio entro i primi tre mesi dall’avvio, gli enti sostituiscono (77)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 10.

i giovani per il tempo residuale attingendo dalla graduatoria relativa al medesimo progetto e comunicando la sostituzione al competente ufficio della Regione.
2. Nel caso in cui dalla graduatoria di cui al comma 1 non sia possibile attingere giovani per la sostituzione, l’ente utilizza (77)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 10.

la procedura di cui all’articolo 15, commi 4 e 5.
2 bis. Nei progetti finanziati con risorse comunitarie, la sostituzione dei giovani può essere effettuata fino alla specifica comunicazione inviata dal competente ufficio della Regione agli enti interessati. (78)

Comma inserito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 10.


Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 23.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.