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Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO IV
- Selezione e ammissione dei giovani
Art. 11
- Bando di selezione(articoli 8, comma 3, e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006 )
1. Il dirigente del competente ufficio della Regione, definisce, sulla base dei progetti o documenti operativi approvati e finanziati (31)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

il contingente dei giovani da avviare al servizio civile regionale. Il bando di selezione è pubblicato sul BURT.
Art. 11 bis
- Bando di selezione per i progetti finanziati dagli enti (articolo 7, comma 5 ter, l.r. 35/2006)(32)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

1. Il dirigente del competente ufficio della Regione definisce, sulla base dei progetti finanziati dagli enti ai sensi dell’articolo 10 bis, il contingente di giovani da avviare al servizio civile regionale ed emana il bando di selezione. Il bando di selezione è pubblicato sul BURT.
Art. 12
- Domanda di selezione(articoli 8, comma 3, e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006 )
1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della l.r. 35/2006 , presentano domanda direttamente agli enti che realizzano il progetto (33)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

, utilizzando il modello allegato al bando e dichiarando in particolare sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 Sito esternodel d.p.r. 445/2000 :
a) le proprie generalità;
c) di non aver svolto attività di servizio civile regionale o di aver prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana presso un altro ente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della l.r. 35/2006 (69)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 5.

;
c bis) di non aver riportato le condanne di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b bis) della l.r. 35/2006; (34)

Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

d) di non avere prestato entro l’anno precedente alla data di uscita del bando, e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, a qualunque titolo, presso l’ente a cui chiedono di prestare servizio, attività retribuita dallo stesso ente o da altri soggetti(68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 5.

o di non avere in corso alcun rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente presso il quale chiedono di prestare servizio;
e) di aderire alle modalità attuative del progetto.
1 bis. I soggetti interessati, salvo quanto previsto al comma 1 ter, possono presentare una sola domanda per bando, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate. (37)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

1 ter. Per i progetti di servizio civile all’estero, di cui all’articolo 7 bis della l.r. 35/2006, i soggetti interessati possono presentare fino ad un massimo di due domande per bando, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate. (37)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

2. Alla domanda è allegato il curriculum vitae.
Art. 13
- Procedura di selezione(articoli 8, comma 3, e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006 )
1. La selezione dei candidati è effettuata dall’ente che realizza il progetto, tramite colloquio e valutazione del curriculum, con procedure e modalità che garantiscano pubblicità, trasparenza ed imparzialità secondo i criteri definiti con apposita delibera di Giunta regionale. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

2. La mancata presentazione del candidato alla data e nel luogo previsto comporta l’esclusione dalla selezione.
3. La valutazione è effettuata avendo a riferimento i seguenti elementi:
a) idoneità del candidato a svolgere le attività previste dal progetto;
b) curriculum vitae.
b bis) lettera motivazionale nei casi di selezione per i progetti all’estero. (39)

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

3 bis. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione sul rispetto delle procedure e dei criteri di selezione dei giovani di cui al presente articolo. (40)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Art. 14
- Pubblicazione della graduatoria(articoli 8, commi 2, 3, e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006 ) (41)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

1. L’ente, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei giovani, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria dei giovani selezionati e contestualmente la trasmette al competente ufficio della Regione unitamente ai verbali che danno conto delle procedure seguite e delle valutazioni dei giovani.
2. L’ente contestualmente alla trasmissione dei dati di cui al comma 1 comunica al competente ufficio della Regione la sede di attuazione di progetto per ogni giovane collocato utilmente in graduatoria ed i dati necessari per la stipula del contratto.
Art. 15
1. Le modalità di avvio al servizio sono definite dal contratto di cui all’articolo 16.
2. Qualora il progetto preveda attività rischiose, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera c) della l.r. 35/2006, all’avvio l’ente titolare del progetto è tenuto a verificare il possesso di specifici requisiti di idoneità da parte dei soggetti selezionati. (70)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 6.

3. Gli enti titolari dei progetti approvati comunicano al competente ufficio della Regione l’effettiva presa di servizio da parte dei giovani.
4. Gli enti, esaurita la graduatoria del progetto, per coprire posti vacanti attingono (71)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 6.

a graduatorie proprie o di altri enti, prioritariamente a quelle relative a progetti dello stesso o analogo settore da svolgersi nel medesimo ambito provinciale.
5. L’avvio al servizio nell’ipotesi di cui al comma 4 è subordinato all’assenso del giovane e dell’altro ente ed è tempestivamente comunicato al competente ufficio della Regione. L’eventuale diniego del giovane non comporta l’esclusione dalla graduatoria.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 23.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.