Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
CAPO II
- Albo degli enti di servizio civile regionale
Art. 3
- Iscrizione all’albo(articoli 5, comma 2, e 19, comma 1, lettera a), l.r. 35/2006 )
1. Possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della l.r. 35/2006. (3)
1 bis. Gli enti di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 comma 1 ter della l.r. 35/2006 sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) enti di prima categoria, gli enti con oltre cinquanta sedi di attuazione dei progetti ed almeno tre coordinatori di progetto;
b) enti di seconda categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da undici a cinquanta ed almeno due coordinatori di progetto;
c) enti di terza categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da una a dieci ed almeno un coordinatore di progetto. (4)
1 ter. La domanda per l’iscrizione all’albo di servizio civile regionale può essere presentata esclusivamente nel periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione Toscana. Il competente ufficio della Regione provvede ad individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno solare. (4)
2. Gli enti di cui al comma 1 (5) non possono iscriversi all’albo qualora siano indicati quali sedi di attuazione di progetti di servizio civile regionale da parte di altri enti.
4. Gli enti iscritti all’albo partecipano alle attività di promozione e informazione promosse dalla Regione ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 35/2006 .
Art. 4
- Domanda di iscrizione(articoli 5, comma 2, e 19, comma 1, lettera a), l.r. 35/2006 )
1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente, è presentata al competente ufficio della Regione.
2. Nella domanda sono in particolare attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede legale ed il codice fiscale (62);
c) l’indicazione delle sedi di progetto che insistono sul territorio regionale o all’estero, la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il titolo giuridico in base al quale l’ente ha la disponibilità delle sedi. Ogni sede di attuazione può essere indicata da un unico ente. (7)
2 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per sede di attuazione di progetto una sola sede fisica contraddistinta da denominazione, via o piazza, numero civico ed eventuale partizione interna. Per ogni sede possono operare, compatibilmente con lo spazio a disposizione, fino a venti giovani anche afferenti a progetti diversi. (8)
3. Gli enti privati allegano alla domanda di iscrizione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) organigramma dell’ente, con particolare riferimento al personale dedicato alle attività del servizio civile;
c) documentazione comprovante l’attività svolta nell'ultimo anno (9) nell’ambito del territorio regionale.
4. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di sessanta (66) giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l’iscrizione si intende effettuata.
5. Ad ogni ente iscritto è attribuito un codice regionale.
Art. 5
- Procedura semplificata per l’iscrizione all’albo(articolo 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006 ) (67)
Abrogato.
Art. 6
- Modalità di tenuta e di aggiornamento dell’albo(articolo 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006 )
1. L’albo è istituito presso il competente ufficio della Regione che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. L’elenco degli enti iscritti è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2 bis. Le istanze di variazione possono essere presentate in ogni momento, salvo la modifica o l’aggiunta delle sedi di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) che può essere effettuata esclusivamente nel periodo di cui all’articolo 3, comma 1 ter. (12)
3. Le istanze di variazione sono presentate con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1 ed il competente ufficio della Regione provvede nel termine di cui all’articolo 4, comma 4.(13)
4. Il competente ufficio della Regione provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, gli enti possono presentare nuova domanda per l’iscrizione all’albo decorso un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.
Art. 6 bis
- Requisiti e compiti degli operatori del servizio civile regionale (articoli 5, comma 1 quater, e 7, comma 5, l.r. 35/2006) (15)
1. I requisiti ed i compiti del responsabile del servizio civile, del responsabile del progetto di servizio civile, dei coordinatori dei progetti di servizio civile e degli operatori dei progetti di servizio civile sono individuati nell’allegato A (86) al presente regolamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.