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Regolamento 2 marzo 2009, n. 6/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, dell' 11 marzo 2009




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoart. 117 comma 2 della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoart. 117 comma 6 della Costituzione ;


Visto l’art. 43 comma 2 dello Statuto;


Visti altresì l’art. 63 comma 2 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale);


Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);


Visto l’articolo 12 della l.r. 12/2006 che rinvia ad apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale;


Visto altresì il comma 3 dell’art. 23 della medesima l.r. 12/2006 che obbliga gli enti locali ad uniformarsi a quanto stabilito dal presente regolamento entro centoottanta giorni dalla sua entrata in vigore;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 ottobre 2008;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 24 novembre 2008, n. 10, con la quale è stato approvato lo schema del suddetto regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Visto il parere della I Commissione consiliare – Affari istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 2009;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2009;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 126;


considerato quanto segue:


1. la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) che prevede un regolamento regionale per la disciplina di “Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento”;


2. la necessità di procedere ad integrale revisione della normativa regionale relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento che costituiscono dotazione della polizia comunale e provinciale;


3. l’opportunità di garantire su tutto il territorio regionale l’uniformità della disciplina degli elementi identificativi e delle principali dotazioni della polizia municipale e provinciale;


4. l’opportunità di uniformare, in primo luogo, il simbolo e il logotipo utilizzato dalle polizie locali toscane, anche per quanto riguarda il carattere ed il colore del medesimo;


5. la necessità di elencare e descrivere in maniera dettagliata gli indumenti costituenti le varie tipologie di uniformi, in primo luogo quella ordinaria e, secondariamente, quelle delle varie specializzazioni che caratterizzano il concreto impiego dell’operatore;


6. l’esigenza di individuare i segni distintivi del grado apposti sull’uniforme ed assegnati all’operatore in ragione della categoria di appartenenza;


7. l’opportunità di promuovere l’omogeneità delle strutture di polizia locale toscane anche attraverso l’individuazione e la descrizione delle caratteristiche fondamentali, in particolare il colore di base ed il colore delle bande sulla carrozzeria, dell’allestimento dei veicoli, compreso il posizionamento di scritte, contrassegni ed accessori;


8. l’obbligo di individuare i “presidi tattici difensivi” (art. 6, comma 1 l.r. 12/2000 6) ovvero strumenti di autotutela che possono costituire la dotazione dell’operatore, e quindi stabilire che la concreta assegnazione dei medesimi sia fatta oggetto di specifici accordi in sede locale;


9. l’esigenza altresì che il concreto impiego degli strumenti di autotutela venga preceduto da un apposito modulo finalizzato all’addestramento, da svolgersi presso la Scuola interregionale di polizia locale costituita dalla Regione Toscana insieme alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria ed al Comune di Modena di cui all’articolo 10 bis della l.r. 12/2006 ;


10. l’opportunità di uniformare anche i contenuti ed i colori della tessera di riconoscimento, documento del quale è dotato ogni operatore della polizia municipale e provinciale;


11. di accogliere il parere della I Commissione “Affari istituzionali” del Consiglio regionale nella parte relativa in cui si chiede che la scelta delle dotazioni accessorie sia oggetto di confronto in sede di contrattazione decentrata, mediante la riformulazione degli articoli 3 e 10 del presente regolamento in cui si è previsto uno specifico accordo locale per tali strumenti;


12. di accogliere il parere della I Commissione “Affari istituzionali” del Consiglio regionale nella parte in cui chiede che le indicazioni dei gradi delle uniformi siano in coerenza con il CCNL e oggetto di confronto con le rappresentanze di categoria in quanto il presente regolamento è conforme alle previsioni del CCNL;


13. di non poter accogliere il parere della I commissione nella parte in cui si chiede che la disciplina dei limiti d’uso delle dotazioni accessorie, tra cui gli strumenti di autotutela, sia rimessa alla contrattazione decentrata per due motivi: a) l’art. 6, comma 2 della l.r. 12/2006 stabilisce una disciplina generale con «regolamento» delle modalità d’impiego di tali strumenti senza intervento della contrattazione decentrata (analogamente la lettera f del comma 1 dell’art. 12); b) nel citato art. 6 comma II si esercita una competenza regionale nell’ambito della sicurezza del lavoro dato che in esso si parla di “rischi professionali e per la tutela dell’incolumità personale”; in questo specifico ambito competenziale detto comma è superato dal successivo Sito esternoart. 74 del d.lgs 81/2008 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per il quale non costituiscono dispositivi per la protezione dei rischi da lavoro “le attrezzature di protezione individuale” assegnate alle forze in servizio di ordine pubblico; ne consegue che la regolazione delle modalità d’uso degli strumenti di autotutela non necessita di apposita disciplina regionale considerando anche che, ex comma 3 dell’art. 10 del presente regolamento, tali strumenti sono in dotazione solo a specifiche categorie di agenti la disciplina del cui ruolo, per la loro qualifica di agenti od ufficiale di polizia giudiziaria, spetta in esclusiva allo Stato;


14. di non poter accogliere il parere del Consiglio della Autonomie locali nella parte in cui si chiede che “si intervenga in questa fase di prima attuazione con una proroga dei termini previsti per l’adeguamento dei regolamenti degli enti locali” in quanto si tratta di ambiti disciplinati dalla legge (si veda il comma 3 dell’art. 23 della l.r. 12/2006 );


15. di precisare, in relazione alla parte di detto parere del Consiglio delle Autonomie locali in cui si chiedono “incentivi per dar[.]e attuazione” al presente regolamento, che l’obbligo posto dalla l.r. 12/2006 concerne l’adeguamento dei regolamenti locali e non l’obbligo di immediato rinnovo delle dotazioni oggetto della presente disciplina regolamentare;


si approva il presente regolamento

CAPO I
-Disposizioni generali
Art. 1
- Ambito di applicazione (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), disciplina:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
b) gli elementi identificativi dell’operatore, dell’ente di appartenenza e della Regione Toscana;
c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all’interno della struttura di polizia locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sulla uniforme;
e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli organi di polizia locale;
f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all’articolo 6 della l.r. 12/2006 e relative modalità di impiego;
g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.
Art. 2
- Simbolo, logotipo e carattere (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale, riprodotto nell’allegato A al presente regolamento, è il Pegaso in argento nella forma adottata come stemma della Regione Toscana con la legge regionale 21 luglio 2015, n. 59 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana) (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 settembre 2019, n. 59/R, art. 1.

. Le dimensioni del simbolo sono proporzionate alla collocazione.
1 bis. In alternativa al simbolo Pegaso, l’ente può deliberare l’applicazione del proprio stemma nel berretto maschile, nel copricapo femminile, nello zuccotto e nel casco con l’indicazione della scritta di cui al comma 2, ove prevista. (3)

Comma inserito con d.p.g.r. 25 settembre 2019, n. 59/R, art. 1.

2. Il logotipo, riprodotto nell’allegato A al presente regolamento, consiste nella scritta “POLIZIA MUNICIPALE” oppure “POLIZIA PROVINCIALE” in carattere avant garde in colore bianco su fondo rosso, con lettere in positivo. E’ utilizzato nella versione su una sola riga oppure su due righe.
3. Le scritte sugli indumenti componenti l’uniforme, sui veicoli, sulle tessere di riconoscimento e su ogni altro oggetto adottano il carattere avant garde. Le dimensioni del carattere, ove non indicate negli allegati al presente regolamento, sono proporzionate alle dimensioni del supporto.
CAPO II
-Uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla polizia provinciale
Art. 3
- Tipologie di uniforme (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. L’uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla polizia provinciale si distingue in:
a) uniforme ordinaria;
b) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio automontato;
c) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio motomontato;
d) uniforme per servizio a cavallo;
e) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio in bicicletta;
f) uniforme per servizio su demanio marittimo;
g) uniforme per servizio su natante;
h) uniforme per servizio montano;
i) completo operativo;
l) uniforme di rappresentanza per agenti;
m) uniforme di rappresentanza o cerimonia per dirigenti e personale categoria D;
n) uniforme di gala per dirigenti e personale categoria D;
o) uniforme storica;
p) indumenti ad alta visibilità.
2. Le dotazioni e le modalità di uso del vestiario descritte dalle lettere da b) a p) del comma 1 possono essere oggetto di accordi in sede locale.
Art. 4
- Indumenti costituenti l'uniforme (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. L’uniforme degli appartenenti alle strutture di polizia municipale, degli appartenenti ai corpi di polizia provinciale e le caratteristiche tecniche degli indumenti sono costituite dagli indumenti elencati nell’allegato B al presente regolamento.
Art. 5
1. E’ vietato a coloro che esercitano attività di sorveglianza e vigilanza privata ovvero convenzionata con enti pubblici, di utilizzare simboli ed uniformi che siano riconducibili a quelli disciplinati dal presente regolamento per la polizia municipale e la polizia provinciale della Regione.
Art. 6
- Segni distintivi del grado e accessori (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. Sulle uniformi sono apposti i segni distintivi del grado, la placca di riconoscimento e gli accessori indicati all’allegato C al presente regolamento a seconda della categoria di appartenenza dell’operatore.
Art. 7
- Omogeneità dell'uniforme (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. Laddove l’elenco degli indumenti preveda un’alternativa, è assicurata l’omogeneità di quello concretamente utilizzato da tutti gli operatori durante il servizio.
CAPO III
-Veicoli
Art. 8
- Caratteristiche dei veicoli (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. Il colore di base dei veicoli in dotazione alla polizia municipale ed alla polizia provinciale è il bianco. Le bande sulla carrozzeria sono di colore rosso.
2. I contrassegni, gli accessori dei veicoli e la loro posizione sulla carrozzerie sono descritti nell’allegato D al presente regolamento.
Art. 9
- Divieto (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. E’ vietato a chiunque non appartenga alle strutture di polizia municipale e di polizia provinciale della Regione di utilizzare un allestimento dei veicoli riconducibile a quelli disciplinati dal presente regolamento.
CAPO IV
-Caratteristiche dei presidi difensivi
Art. 10
- Presidi difensivi ( art. 6 e art. 12 l.r. 12/2006 )
1. Gli strumenti di autotutela dei quali possono essere dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono:
a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso inferiore a cinquecento grammi;
b) spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità;
c) giubbetto corto antiproiettile;
d) manette o fascette in uso alle forze di polizia;
e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;
f) gilet con airbag per servizio motomontato.
2. L’assegnazione degli strumenti di cui al comma 1 è oggetto di accordi in sede locale, recepiti nel regolamento locale di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 12/2006 .
3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
4. Le modalità di impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento nell’ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola interregionale di polizia locale.
CAPO V
-Tessera di riconoscimento
Art. 11
- Caratteristiche della tessera di riconoscimento (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. Le caratteristiche della tessera di riconoscimento della quale sono dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono descritte nell’allegato C al presente regolamento.
INDICE DEGLI ALLEGATI
Allegato A
Sezione prima - Simbolo della polizia municipale e provinciale.
Sezione seconda - Logotipo
Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana
Allegato C
Segni identificativi del grado ed accessori sull’uniforme
Allegato D
Contrassegni ed accessori sui veicoli.

Note del Redattore:

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Gli allegati omessi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, dell' 11.3.2009.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il paragrafo 1 dell'Allegato B è modificato con d.p.g.r. 25 settembre 2019, n. 59/R, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.