Regolamento 2 marzo 2009, n. 6/R
Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, dell' 11 marzo 2009
CAPO II
-Uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla polizia provinciale
Art. 3
- Tipologie di uniforme (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. L’uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla polizia provinciale si distingue in:
a) uniforme ordinaria;
b) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio automontato;
c) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio motomontato;
d) uniforme per servizio a cavallo;
e) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio in bicicletta;
f) uniforme per servizio su demanio marittimo;
g) uniforme per servizio su natante;
h) uniforme per servizio montano;
i) completo operativo;
l) uniforme di rappresentanza per agenti;
m) uniforme di rappresentanza o cerimonia per dirigenti e personale categoria D;
n) uniforme di gala per dirigenti e personale categoria D;
o) uniforme storica;
p) indumenti ad alta visibilità.
2. Le dotazioni e le modalità di uso del vestiario descritte dalle lettere da b) a p) del comma 1 possono essere oggetto di accordi in sede locale.
Art. 4
- Indumenti costituenti l'uniforme (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. L’uniforme degli appartenenti alle strutture di polizia municipale, degli appartenenti ai corpi di polizia provinciale e le caratteristiche tecniche degli indumenti sono costituite dagli indumenti elencati nell’allegato B al presente regolamento.
Art. 5
- Divieto(art. 12 l.r. 12/2006 )
1. E’ vietato a coloro che esercitano attività di sorveglianza e vigilanza privata ovvero convenzionata con enti pubblici, di utilizzare simboli ed uniformi che siano riconducibili a quelli disciplinati dal presente regolamento per la polizia municipale e la polizia provinciale della Regione.
Art. 6
- Segni distintivi del grado e accessori (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. Sulle uniformi sono apposti i segni distintivi del grado, la placca di riconoscimento e gli accessori indicati all’allegato C al presente regolamento a seconda della categoria di appartenenza dell’operatore.
Art. 7
- Omogeneità dell'uniforme (art. 12 l.r. 12/2006 )
1. Laddove l’elenco degli indumenti preveda un’alternativa, è assicurata l’omogeneità di quello concretamente utilizzato da tutti gli operatori durante il servizio.
Note del Redattore:
Gli allegati omessi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, dell' 11.3.2009.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.