Regolamento 2 marzo 2009, n. 6/R
Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, dell' 11 marzo 2009
Art. 10
- Presidi difensivi ( art. 6 e art. 12 l.r. 12/2006 )
1. Gli strumenti di autotutela dei quali possono essere dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono:
a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso inferiore a cinquecento grammi;
b) spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità;
c) giubbetto corto antiproiettile;
d) manette o fascette in uso alle forze di polizia;
e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;
f) gilet con airbag per servizio motomontato.
2. L’assegnazione degli strumenti di cui al comma 1 è oggetto di accordi in sede locale, recepiti nel regolamento locale di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 12/2006 .
3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
4. Le modalità di impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento nell’ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola interregionale di polizia locale.
Note del Redattore:
Gli allegati omessi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, dell' 11.3.2009.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.