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Regolamento 24 dicembre 2008, n. 67/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”).

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima del 31 dicembre 2008



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed in particolare l’articolo 4 il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all'articolo 3 della legge stessa;


Visto il regolamento regionale approvato con proprio Decreto 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 26 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all’ articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell’acquisizione del parere previsto dall’art. 42, comma 2, dello Statuto;


Preso atto del parere favorevole espresso dalla 1^ commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2008;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 1146, che approva il Regolamento “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”)”;


EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 6 del d.p.g.r. 28/2007
1. L’ articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007 n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006 n. 55 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) è sostituito dal seguente:
Art.6
Contributi a compensazione di quanto corrisposto per l’ICI
1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a totale compensazione di quanto versato a titolo di imposta comunale (ICI) sulla prima casa, come definita dalla normativa statale vigente.
”.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 28/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 28/2007 le parole “
relativi all’abitazione di residenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
relativi all’abitazione di residenza o alla dimora abituale
”.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 28/2007
1. Al comma 2 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 28/2007 le parole “
entro il 31 gennaio
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 30 settembre
”.
Art. 4
- Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 28/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 28/2007 dopo le parole “
degli interessati
” sono aggiunte le seguenti: “
, entro il 30 giugno di ogni anno,
”.
Art. 5
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.