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Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008

CAPO I
-Modalità di funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
Art. 1
- Sede
1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 2 della l.r. 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), di seguito denominato “Comitato”, ha sede a Firenze presso la Presidenza della Giunta regionale toscana.
Art. 2
- Organi
1. Sono organi del Comitato il Presidente e il vicepresidente.
Art. 3
- Il Presidente
1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni;
b) determina l’ordine del giorno delle riunioni;
c) sottoscrive gli atti adottati dal Comitato e li invia ai competenti organi della Giunta regionale;
d) cura la redazione del rapporto annuale sull’attività del Comitato.
Art. 4
- Il vicepresidente
1. Il vicepresidente svolge le seguenti funzioni:
a) coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento;
b) può essere delegato dal Presidente allo svolgimento di talune determinate funzioni.
Art. 5
- Convocazioni
1. Il Presidente convoca il Comitato:
a) almeno due volte l’anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
b) su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria del Comitato, con gli argomenti di cui viene richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno e le relative motivazioni.
2. Le convocazioni, recanti l’ordine del giorno, devono essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
3. Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato portatori di interessi nelle materie iscritte all’ordine del giorno.
Art. 6
- Svolgimento delle riunioni
1. Le riunioni sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
2. Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione del Comitato; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all’ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione del Comitato.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o integrazione dell’ordine del giorno, sono discusse e decise all’inizio della riunione del Comitato.
4. E’ facoltà dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
5. Il verbale delle riunioni, redatto da un componente della segreteria del Comitato sotto la supervisione del Presidente, è sottoposto all’approvazione del Comitato all’inizio della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile nonché in formato cartaceo.
6. Contestualmente alla convocazione della riunione successiva viene inviata la bozza del verbale della riunione precedente.
Art. 7
- Atti del Comitato
1. Il Comitato esprime:
b) proposte per i compiti assegnati dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) e) della l.r. 9/2008 ;
c) decisioni su attività svolte direttamente dal Comitato.
2. Le decisioni sono riportate nel verbale, in calce all’argomento trattato.
Art. 8
- Votazioni
1. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione.
2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.
3. Per gli atti che riguardano un componente o un’associazione del Comitato, su richiesta della maggioranza dei presenti alla seduta, o su proposta del Presidente, si procede a votazione a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto deve risultare dal verbale.
Art. 9
- Gruppi di lavoro e tavoli di confronto
1. Il Comitato può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all’adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, l’oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell’attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predispone un rapporto sull’attività svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione.
2. Il Comitato con propria decisione può programmare tavoli di confronto su specifiche tematiche con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 lettera e), della legge regionale e con altri portatori di interesse.
Art. 10
- Segreteria del Comitato
1. Le funzioni di supporto organizzativo al Comitato sono svolte dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.
2. La struttura organizzativa provvede a:
a) predisporre e inviare le convocazioni;
b) redigere i verbali;
c) fornire idoneo supporto amministrativo ai gruppi di lavoro ed ai tavoli di confronto;
d) fornire la documentazione e svolgere l’attività necessaria alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;
e) trasmettere gli atti ai relativi destinatari;
f) adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni del Comitato;
g) coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 11
- Rimborso spese
1. Il rimborso delle spese sostenute è corrisposto esclusivamente ai membri presenti alle riunioni del Comitato.
2. I membri aventi diritto devono compilare, sottoscrivere e consegnare alla segreteria un apposito modulo secondo modalità e termini stabiliti con decreto dirigenziale, allegandovi idonea documentazione delle spese sostenute.
Art. 11 bis
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) sportello: luogo fisico di proprietà, in affitto o comodato d’uso, comprovato da scrittura privata, ed avente i requisiti di cui all'articolo 11 ter, con la seguente dotazione minima:
1) una scrivania;
2) un computer corredato di lettore di smart card, nonché di software adeguato alla gestione della firma digitale, della posta elettronica certificata e degli altri strumenti necessari alla gestione dell'attività documentale;
3) un telefono;
4) un archivio sia fisico che telematico delle relative pratiche;
b) punti di assistenza: tutte le sedi operative delle associazioni non aventi i requisiti previsti dalla lettera a), nonché dall'articolo 11 ter. Essi, se comunicati in sede di richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 15, entrano a far parte del sistema regionale di tutela dei consumatori e sono promossi dalla Regione attraverso la formazione degli operatori e gli strumenti di comunicazione istituzionale;
c) pratica: l'insieme di documenti, identificato da un numero di repertorio, afferente ad una specifica procedura in cui l'associazione agisce in rappresentanza del richiedente;
d) consulenza: parere fornito all'utente da un professionista ovvero da un operatore ed avente ad oggetto elementi conoscitivi e concettuali, indicazioni e modulistica, finalizzati a fornire soluzione alle problematiche sottoposte dagli utenti alle associazioni, sia direttamente sia attraverso l'attivazione di altre organizzazioni. La consulenza può essere effettuata presso lo sportello, nonché per telefono o tramite posta elettronica.
Art. 11 ter
1. Lo sportello di cui all'art 11 bis, comma 1, lettera a), è incompatibile con lo svolgimento di attività professionali o commerciali, dalle quali deve essere separato anche fisicamente da un ingresso con accesso a spazi comuni condominiali e di accoglienza. E' invece compatibile con altre attività associative, purché svolte in orari o giorni diversi da quelli di sportello.
2. All’esterno dell'edificio che ospita lo sportello deve essere apposta una targa contenente l'indicazione dello sportello medesimo, o almeno la relativa iscrizione sul campanello. Analoga targa deve essere affissa stabilmente all'ingresso del locale ove si effettua l'attività di sportello, evidenziando altresì l'orario di apertura, che non può essere inferiore a 6 ore settimanali, per almeno due giorni la settimana.
3. Eventuali interruzioni anche temporanee dell'attività di sportello devono essere tempestivamente comunicate alla struttura regionale competente.
4. Lo sportello gestisce annualmente un numero di pratiche non inferiore a 30, corrispondente alla media aritmetica degli ultimi tre anni, ed è coordinato da un responsabile nominato dall’associazione, che provvede altresì alla conservazione dei dati utili per il monitoraggio.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.