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Regolamento 2 ottobre 2008, n. 49/R

Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, dell' 8 ottobre 2008



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34, 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) ed il particolare l’articolo 19 che rinvia ad apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina delle attività di formazione ed aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 4 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Acquisito il parere favorevole con osservazione della 1^ Commissione consiliare espresso nella seduta del 9 settembre 2008;


Dato atto che tale osservazione è stata accolta;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2008, n. 763 che approva il regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale;


EMANA


il seguente Regolamento

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la formazione e l’aggiornamento periodico degli operatori delle strutture di polizia comunale e provinciale in attuazione della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), modificata dalla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65 .
Art. 2
- Organizzazione generale della formazione
1. Le attività formative di competenza sono programmate e realizzate dalla Regione Toscana avvalendosi della fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all’articolo 10-bis della l.r. 12/2006 .
2. Al fine di valorizzare le esperienze positivamente realizzate dagli enti locali nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento degli operatori delle strutture di polizia, in collaborazione con i medesimi possono essere programmate e realizzate iniziative formative in aree specifiche, previa sottoscrizione di una convenzione che disciplini il rapporto con la Regione.
3. La progettazione e la realizzazione delle iniziative tiene conto del fabbisogno formativo degli operatori, previo confronto con gli enti locali.
Art. 3
- Modalità della formazione
1. I moduli formativi sono di norma realizzati alla presenza dei destinatari.
2. Fermo restando il comma 1, fasi di completamento dell’attività didattica svolta in aula ovvero singoli interventi di aggiornamento su tematiche specifiche, possono essere realizzati con modalità di formazione a distanza, assicurando l’assistenza dei docenti nella predisposizione dei contenuti.
Art. 4
- Sedi dell’attività formativa
1. Al fine di favorire la partecipazione degli operatori, le iniziative formative sono attivate, per quanto possibile, in sedi decentrate sul territorio regionale e prossime al personale coinvolto.
2. Una medesima iniziativa può essere organizzata in non più di tre sedi territoriali nello stesso periodo di tempo.
3. Le sedi sono regolarmente servite da mezzi pubblici.
4. È fatta salva la possibilità di convenzioni con le province per l’utilizzazione di spazi e locali per le attività formative.
Art. 5
- Caratteristiche delle strutture
1. Le strutture adibite all’attività formativa sono dotate delle strumentazioni necessarie a fini didattici; fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, possiedono le seguenti caratteristiche:
a) servizio di reperibilità telefonica dei partecipanti;
b) segreteria e servizio di ricezione, dotati di:
1) fotocopiatrice;
2) telefono;
3) postazione di lavoro dotata di tecnologie dell’informazione e della comunicazione coerenti con gli standard regionali in materia e con possibilità di accedere ad internet tramite, ove possibile, una connessione sicura alla Rete telematica regionale;
c) capienza adeguata al numero dei partecipanti.
Art. 6
- Partecipanti
1. Ad ogni iniziativa formativa partecipano non più di venticinque appartenenti alle polizie municipali e provinciali toscane, a meno che la natura dell’attività formativa non consenta la partecipazione di un maggior numero di persone.
2. Ove la materia affrontata sia caratterizzata da aspetti che riguardano discipline molteplici oppure appaia opportuno un confronto con diverse realtà territoriali, possono essere invitati a partecipare, in qualità di uditori, funzionari provenienti da altre strutture delle amministrazioni locali e statali.
Art. 7
- Docenti
1. I docenti, dotati di un’adeguata conoscenza della normativa nazionale e regionale nelle materie oggetto dell’attività formativa nonché di significativa esperienza, sono di norma scelti tra gli iscritti all’apposito albo della Scuola interregionale.
2. Per moduli caratterizzati da un elevato contenuto specialistico si può ricorrere a docenti non iscritti all’albo, che risultino comunque in possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.
Art. 8
- Tutor
1. In ogni iniziativa il docente è affiancato da un tutor nominato dalla Scuola interregionale.
2. Il tutor è scelto tra soggetti che dispongono di un titolo di studio coerente con quello richiesto per i destinatari dell’attività formativa.
3. Il tutor mantiene i rapporti tra i partecipanti al corso e la Scuola interregionale; in particolare può condurre gruppi di lavoro ed esercitazioni d’aula.
4. Entro trenta giorni dal termine dell’iniziativa formativa, il tutor presenta alla struttura regionale competente una dettagliata relazione sulle attività formative svolte e sui risultati raggiunti che evidenzia, in particolare, le problematicità eventualmente emerse.
Art. 9
- Testimoni d’aula
1. Qualora si renda necessario per lo svolgimento del programma formativo, alle iniziative potranno prendere parte insieme al docente anche uno o più testimoni d’aula.
2. Il testimone d’aula, individuato tra gli esperti delle materie trattate e dotato di una specifica e comprovata esperienza professionale, approfondisce particolari aspetti del programma didattico.
Art. 10
- Materiale didattico
1. All’inizio del corso, ad ogni partecipante è consegnato adeguato materiale di studio ed approfondimento, sotto forma cartacea oppure di supporto informatico.
2. La Scuola interregionale verifica la qualità e l’idoneità del materiale didattico.
CAPO II
- Formazione di cui all’articolo 17, comma 4, della l.r.12/2006
Art. 11
- Destinatari
1. L’iniziativa formativa di cui all’articolo 17, comma 4, della l.r.12/2006 è destinata a coloro che assumono il ruolo di comandante della polizia municipale e provinciale senza avere previamente esperito apposita selezione concorsuale ovvero senza aver rivestito il ruolo di comandante in altro ente locale.
2. Fino all’esaurimento dei posti disponibili, possono partecipare all’iniziativa tutti i comandanti ed i responsabili apicali di struttura appartenenti alla categoria D ovvero dirigenti, individuati prioritariamente secondo il criterio della data più recente di nomina.
Art. 12
- Contenuti
1. In relazione alle mansioni del comandante del corpo di polizia municipale e provinciale, l’iniziativa formativa ha come scopo, in particolare, l’acquisizione delle tecniche manageriali ed organizzative finalizzate alla:
a) direzione della struttura di polizia dell’ente locale;
b) gestione del personale;
c) comunicazione istituzionale e con gli organi di informazione.
2. I contenuti fondamentali dell’iniziativa sono indicati nell’allegato al presente regolamento.
Art. 13
- Attivazione
1. L’iniziativa di cui all’articolo 12 è attivata una sola volta durante l’anno solare nei confronti di tutti coloro che non hanno frequentato il relativo corso immediatamente precedente.
2. A tal fine, i comuni e le province comunicano tempestivamente alla Scuola interregionale i nominativi di coloro che assumono il comando della loro struttura di polizia, nonché la tipologia di procedura selettiva seguita per l’affidamento dell’incarico.
CAPO III
- Prima formazione
SEZIONE I
- Norme generali.
Art. 14
- Corsi di prima formazione per categoria C
1. I corsi periodici di prima formazione destinati al personale di nuova assunzione nella categoria C si svolgono in due sessioni:
a) una sessione primaverile con inizio entro il 31 maggio, per coloro che sono entrati in servizio entro il 31 marzo del medesimo anno;
b) una sessione autunnale con inizio entro il 30 novembre, per coloro che sono entrati in servizio entro il 30 settembre del medesimo anno.
2. Al fine di un’adeguata programmazione dei corsi, i comuni, le province ovvero le gestioni associate comunicano alla Regione, entro il 15 dicembre di ogni anno, il piano delle assunzioni di personale di categoria C che prevedono di effettuare nell’anno solare seguente.
3. I nominativi dei nuovi assunti sono comunicati alla Scuola interregionale al momento dell’entrata in servizio.
Art. 15
- Corsi di prima formazione per categoria D
1. I corsi periodici di prima formazione destinati al personale di nuova assunzione nella categoria D sono normalmente attivati una volta durante l’anno solare nei confronti di tutti coloro che non abbiano frequentato il relativo corso immediatamente precedente.
2. A tal fine, i comuni e le province ovvero le gestioni associate comunicano alla Regione, entro il 15 dicembre di ogni anno, il piano delle assunzioni di personale di categoria D che prevedono di effettuare nell’anno solare seguente.
3. I nominativi dei nuovi assunti sono comunicati alla Scuola interregionale al momento dell’entrata in servizio.
SEZIONE II
- Prima formazione per categoria C
Art. 16
- Finalità e contenuti
1. Il corso per il personale di nuova assunzione nella categoria professionale C è riservato ai vincitori di selezioni concorsuali.
2. Il corso sviluppa contenuti formativi adeguati per consentire:
a) efficienza nell’inserimento nella struttura e nella comunità di riferimento;
b) efficacia nello svolgimento del servizio.
3. Il corso è frequentato durante lo svolgimento del periodo di prova ed ha una durata di non meno di centocinquanta ore comprensive di formazione teorica e pratica, secondo quanto indicato nell’allegato al presente regolamento.
4. La formazione teorica cura:
a) il perfezionamento della professionalità;
b) la preparazione psicologica ed etica del candidato, compreso aspetti concernenti la preparazione fisica;
c) l’addestramento alle modalità operative delle nozioni oggetto del corso.
5. La formazione pratica ha come finalità il contatto diretto con la realtà oggetto delle mansioni del candidato e consiste in un adeguato numero di ore per esercitazioni ed attività operative, da svolgere anche presso strutture di polizia locale o di altre forze di polizia.
6. I contenuti fondamentali dell’iniziativa sono indicati nell’allegato al presente regolamento.
Art. 17
- Organizzazione dell’attività didattica
1. L’attività didattica si struttura in moduli omogenei di argomenti ed attività.
Art. 18
- Verifica finale
1. La verifica finale della preparazione si svolge entro quindici giorni dalla conclusione delle attività formative.
2. La verifica consiste in un colloquio inerente le materie oggetto dell’attività formativa diretto ad accertare il livello di conoscenze raggiunto.
3. La commissione valuta positivo ovvero non positivo l’esito della prova.
4. Il segretario della commissione redige il verbale della verifica, conservato dalla Scuola interregionale.
5. In caso di documentato impedimento a partecipare alla verifica di un candidato, la commissione può deliberare di riunirsi in una seconda sessione anche oltre il termine di cui al comma 1.
Art. 19
- Esito della verifica
1. La verifica positiva presuppone la frequenza di almeno l’80 per cento delle ore previste per il corso.
2. Al termine dell’attività, ad ogni partecipante è rilasciato un attestato con l’esito della verifica finale.
3. Dopo lo svolgimento della verifica, la Scuola interregionale comunica l’esito della medesima all’ente di provenienza dell’operatore.
4. L’esito della verifica non pregiudica l’assunzione definitiva dell’operatore da parte dell’ente locale.
Art. 20
- Commissione di verifica
1. La commissione di verifica è composta da:
a) un docente del corso, con funzioni di presidente;
b) due esperti in materia di polizia locale, scelti tra comandanti oppure ufficiali di strutture di polizia municipale o provinciale con almeno cinque anni di servizio nel ruolo;
c) un segretario, designato dalla Scuola interregionale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 21
- Assunzione tramite corso-concorso
1. Il personale vincitore di corso-concorso organizzato dall’ente presso cui è assunto non è tenuto alla frequenza del corso di prima formazione di cui al presente capo.
2. Il corso-concorso consiste in almeno centocinquanta ore di formazione ed ha contenuti conformi a quanto indicato nell’allegato al presente regolamento.
3. Il settore competente della Regione valuta la conformità di cui al comma 2.
4. L’ente locale trasmette ogni documentazione idonea alla verifica di cui al comma 3 almeno trenta giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività formativa.
SEZIONE III
- Prima formazione per categoria D
Art. 22
- Finalità e contenuti
1. Il corso per il personale di nuova assunzione nella categoria D è riservato ai vincitori di selezioni concorsuali.
2. Il corso sviluppa contenuti formativi volti ad un’adeguata preparazione per consentire:
a) efficienza nell’inserimento nella struttura e nella comunità di riferimento;
b) efficacia nello svolgimento del servizio.
3. Il corso ha una durata di non meno di ottanta ore, comprensive di formazione teorica e pratica secondo quanto indicato nell’allegato al presente regolamento.
4. La formazione teorica cura:
a) il perfezionamento della professionalità;
b) la preparazione psicologica ed etica del candidato compreso aspetti concernenti la preparazione fisica;
c) l’addestramento alle modalità operative delle nozioni oggetto del corso.
5. La formazione pratica ha come finalità il contatto diretto con la realtà oggetto delle mansioni del candidato e consiste in un adeguato numero di ore per esercitazioni ed attività operative che si svolgono anche presso strutture di polizia locale o di altre forze di polizia.
6. I contenuti fondamentali dell’iniziativa sono indicati nell’allegato al presente regolamento.
Art. 23
- Organizzazione dell’attività didattica
1. L’attività didattica si struttura in moduli omogenei di argomenti ed attività.
2. Al termine dell’attività ad ogni partecipante è rilasciato un attestato.
CAPO IV
- Altri interventi formativi
Art. 24
- Qualificazione professionale e specializzazione
1. Gli interventi di qualificazione professionale, di specializzazione ed i seminari monografici hanno come scopo:
a) lo sviluppo delle competenze tecniche;
b) il perfezionamento delle conoscenze in gruppi omogenei di personale che già operano nelle strutture.
2. La Scuola interregionale organizza gli interventi ed i seminari di norma su richiesta della Regione.
3. I moduli di aggiornamento possono essere attivati anche a fronte di interventi normativi organici e di carattere innovativo, che comportano necessità di adeguamento in tempi brevi della preparazione degli operatori.
Art. 25
- Destinatari
1. Gli interventi di cui all’articolo 24 sono suddivisi in moduli di formazione tecnico-specialistica destinati, in modo differenziato a:
a) agenti;
b) personale addetto al coordinamento e controllo;
c) responsabili di struttura.
2. Il numero delle edizioni e le sedi degli interventi sono adeguati alle richieste di partecipazione.
3. Una medesima iniziativa può essere organizzata, nello stesso periodo di tempo, in non più di tre sedi territoriali.
Art. 26
- Elevata specializzazione
1. I moduli di elevata specializzazione sono riservati a personale appartenente alla categoria D ed ai dirigenti.
2. I moduli sono destinati a soddisfare le esigenze di formazione avanzata necessarie ai responsabili di una struttura di polizia locale, tenendo conto della complessità delle funzioni e del ruolo ricoperto nella comunità di riferimento.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono caratterizzate da approfondimenti a carattere multidisciplinare, con particolare attenzione alle tematiche inerenti:
a) alla sicurezza urbana;
b) alla progettazione ed attivazione delle politiche integrate;
c) ai sistemi di prevenzione dei fenomeni che generano insicurezza nella popolazione.
4. Al fine di realizzare iniziative che tengano conto delle più recenti elaborazioni scientifiche, la Regione e la Scuola interregionale sviluppano collaborazioni con realtà formative, didattiche e di alta specializzazione, italiane e straniere.
Art. 27
- Formazione del personale assunto a tempo determinato
1. Il corso di formazione per gli agenti a tempo determinato si svolge, presso l’ente che ha proceduto all’assunzione, entro il primo mese di servizio.
2. Il corso consiste in almeno venti ore di formazione ed ha i seguenti contenuti:
a) principi fondamentali del sanzionamento amministrativo;
b) elementi di presidio territoriale;
c) altri argomenti eventuali in base alla destinazione di servizio dell’operatore.
3. La fase formativa può prevedere periodi di affiancamento ad altro operatore di ruolo appartenente almeno alla medesima qualifica professionale.
4. Il responsabile della struttura presso il quale si svolge l’attività formativa rilascia all’interessato un attestato di frequenza.
5. Sono esonerati dalla frequenza del corso coloro che hanno:
a) prestato la propria attività per almeno sessanta giorni in una struttura di polizia locale;
b) ottenuto l’idoneità in una selezione concorsuale per l’accesso alla polizia locale;
c) già svolto l’attività di formazione di cui al comma 1.
Art. 28
- Attestato di partecipazione
1. Con esclusione dell’intervento di cui all’articolo 27, al termine degli interventi formativi di cui al presente capo, ad ogni partecipante è rilasciato un attestato.
2. L’attestato è rilasciato a coloro che hanno frequentato almeno l’80 per cento delle ore di formazione.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.