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Regolamento 2 ottobre 2008, n. 49/R

Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, dell' 8 ottobre 2008

SEZIONE II
- Prima formazione per categoria C
Art. 16
- Finalità e contenuti
1. Il corso per il personale di nuova assunzione nella categoria professionale C è riservato ai vincitori di selezioni concorsuali.
2. Il corso sviluppa contenuti formativi adeguati per consentire:
a) efficienza nell’inserimento nella struttura e nella comunità di riferimento;
b) efficacia nello svolgimento del servizio.
3. Il corso è frequentato durante lo svolgimento del periodo di prova ed ha una durata di non meno di centocinquanta ore comprensive di formazione teorica e pratica, secondo quanto indicato nell’allegato al presente regolamento.
4. La formazione teorica cura:
a) il perfezionamento della professionalità;
b) la preparazione psicologica ed etica del candidato, compreso aspetti concernenti la preparazione fisica;
c) l’addestramento alle modalità operative delle nozioni oggetto del corso.
5. La formazione pratica ha come finalità il contatto diretto con la realtà oggetto delle mansioni del candidato e consiste in un adeguato numero di ore per esercitazioni ed attività operative, da svolgere anche presso strutture di polizia locale o di altre forze di polizia.
6. I contenuti fondamentali dell’iniziativa sono indicati nell’allegato al presente regolamento.
Art. 17
- Organizzazione dell’attività didattica
1. L’attività didattica si struttura in moduli omogenei di argomenti ed attività.
Art. 18
- Verifica finale
1. La verifica finale della preparazione si svolge entro quindici giorni dalla conclusione delle attività formative.
2. La verifica consiste in un colloquio inerente le materie oggetto dell’attività formativa diretto ad accertare il livello di conoscenze raggiunto.
3. La commissione valuta positivo ovvero non positivo l’esito della prova.
4. Il segretario della commissione redige il verbale della verifica, conservato dalla Scuola interregionale.
5. In caso di documentato impedimento a partecipare alla verifica di un candidato, la commissione può deliberare di riunirsi in una seconda sessione anche oltre il termine di cui al comma 1.
Art. 19
- Esito della verifica
1. La verifica positiva presuppone la frequenza di almeno l’80 per cento delle ore previste per il corso.
2. Al termine dell’attività, ad ogni partecipante è rilasciato un attestato con l’esito della verifica finale.
3. Dopo lo svolgimento della verifica, la Scuola interregionale comunica l’esito della medesima all’ente di provenienza dell’operatore.
4. L’esito della verifica non pregiudica l’assunzione definitiva dell’operatore da parte dell’ente locale.
Art. 20
- Commissione di verifica
1. La commissione di verifica è composta da:
a) un docente del corso, con funzioni di presidente;
b) due esperti in materia di polizia locale, scelti tra comandanti oppure ufficiali di strutture di polizia municipale o provinciale con almeno cinque anni di servizio nel ruolo;
c) un segretario, designato dalla Scuola interregionale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 21
- Assunzione tramite corso-concorso
1. Il personale vincitore di corso-concorso organizzato dall’ente presso cui è assunto non è tenuto alla frequenza del corso di prima formazione di cui al presente capo.
2. Il corso-concorso consiste in almeno centocinquanta ore di formazione ed ha contenuti conformi a quanto indicato nell’allegato al presente regolamento.
3. Il settore competente della Regione valuta la conformità di cui al comma 2.
4. L’ente locale trasmette ogni documentazione idonea alla verifica di cui al comma 3 almeno trenta giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività formativa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.