Menù di navigazione

Regolamento 2 ottobre 2008, n. 49/R

Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, dell' 8 ottobre 2008

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la formazione e l’aggiornamento periodico degli operatori delle strutture di polizia comunale e provinciale in attuazione della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), modificata dalla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65 .
Art. 2
- Organizzazione generale della formazione
1. Le attività formative di competenza sono programmate e realizzate dalla Regione Toscana avvalendosi della fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all’articolo 10-bis della l.r. 12/2006 .
2. Al fine di valorizzare le esperienze positivamente realizzate dagli enti locali nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento degli operatori delle strutture di polizia, in collaborazione con i medesimi possono essere programmate e realizzate iniziative formative in aree specifiche, previa sottoscrizione di una convenzione che disciplini il rapporto con la Regione.
3. La progettazione e la realizzazione delle iniziative tiene conto del fabbisogno formativo degli operatori, previo confronto con gli enti locali.
Art. 3
- Modalità della formazione
1. I moduli formativi sono di norma realizzati alla presenza dei destinatari.
2. Fermo restando il comma 1, fasi di completamento dell’attività didattica svolta in aula ovvero singoli interventi di aggiornamento su tematiche specifiche, possono essere realizzati con modalità di formazione a distanza, assicurando l’assistenza dei docenti nella predisposizione dei contenuti.
Art. 4
- Sedi dell’attività formativa
1. Al fine di favorire la partecipazione degli operatori, le iniziative formative sono attivate, per quanto possibile, in sedi decentrate sul territorio regionale e prossime al personale coinvolto.
2. Una medesima iniziativa può essere organizzata in non più di tre sedi territoriali nello stesso periodo di tempo.
3. Le sedi sono regolarmente servite da mezzi pubblici.
4. È fatta salva la possibilità di convenzioni con le province per l’utilizzazione di spazi e locali per le attività formative.
Art. 5
- Caratteristiche delle strutture
1. Le strutture adibite all’attività formativa sono dotate delle strumentazioni necessarie a fini didattici; fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, possiedono le seguenti caratteristiche:
a) servizio di reperibilità telefonica dei partecipanti;
b) segreteria e servizio di ricezione, dotati di:
1) fotocopiatrice;
2) telefono;
3) postazione di lavoro dotata di tecnologie dell’informazione e della comunicazione coerenti con gli standard regionali in materia e con possibilità di accedere ad internet tramite, ove possibile, una connessione sicura alla Rete telematica regionale;
c) capienza adeguata al numero dei partecipanti.
Art. 6
- Partecipanti
1. Ad ogni iniziativa formativa partecipano non più di venticinque appartenenti alle polizie municipali e provinciali toscane, a meno che la natura dell’attività formativa non consenta la partecipazione di un maggior numero di persone.
2. Ove la materia affrontata sia caratterizzata da aspetti che riguardano discipline molteplici oppure appaia opportuno un confronto con diverse realtà territoriali, possono essere invitati a partecipare, in qualità di uditori, funzionari provenienti da altre strutture delle amministrazioni locali e statali.
Art. 7
- Docenti
1. I docenti, dotati di un’adeguata conoscenza della normativa nazionale e regionale nelle materie oggetto dell’attività formativa nonché di significativa esperienza, sono di norma scelti tra gli iscritti all’apposito albo della Scuola interregionale.
2. Per moduli caratterizzati da un elevato contenuto specialistico si può ricorrere a docenti non iscritti all’albo, che risultino comunque in possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.
Art. 8
- Tutor
1. In ogni iniziativa il docente è affiancato da un tutor nominato dalla Scuola interregionale.
2. Il tutor è scelto tra soggetti che dispongono di un titolo di studio coerente con quello richiesto per i destinatari dell’attività formativa.
3. Il tutor mantiene i rapporti tra i partecipanti al corso e la Scuola interregionale; in particolare può condurre gruppi di lavoro ed esercitazioni d’aula.
4. Entro trenta giorni dal termine dell’iniziativa formativa, il tutor presenta alla struttura regionale competente una dettagliata relazione sulle attività formative svolte e sui risultati raggiunti che evidenzia, in particolare, le problematicità eventualmente emerse.
Art. 9
- Testimoni d’aula
1. Qualora si renda necessario per lo svolgimento del programma formativo, alle iniziative potranno prendere parte insieme al docente anche uno o più testimoni d’aula.
2. Il testimone d’aula, individuato tra gli esperti delle materie trattate e dotato di una specifica e comprovata esperienza professionale, approfondisce particolari aspetti del programma didattico.
Art. 10
- Materiale didattico
1. All’inizio del corso, ad ogni partecipante è consegnato adeguato materiale di studio ed approfondimento, sotto forma cartacea oppure di supporto informatico.
2. La Scuola interregionale verifica la qualità e l’idoneità del materiale didattico.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.