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Regolamento 2 ottobre 2008, n. 49/R

Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, dell' 8 ottobre 2008

Art. 4
- Sedi dell’attività formativa
1. Al fine di favorire la partecipazione degli operatori, le iniziative formative sono attivate, per quanto possibile, in sedi decentrate sul territorio regionale e prossime al personale coinvolto.
2. Una medesima iniziativa può essere organizzata in non più di tre sedi territoriali nello stesso periodo di tempo.
3. Le sedi sono regolarmente servite da mezzi pubblici.
4. È fatta salva la possibilità di convenzioni con le province per l’utilizzazione di spazi e locali per le attività formative.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.