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Regolamento 2 ottobre 2008, n. 49/R

Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, dell' 8 ottobre 2008

Art. 2
- Organizzazione generale della formazione
1. Le attività formative di competenza sono programmate e realizzate dalla Regione Toscana avvalendosi della fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all’articolo 10-bis della l.r. 12/2006 .
2. Al fine di valorizzare le esperienze positivamente realizzate dagli enti locali nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento degli operatori delle strutture di polizia, in collaborazione con i medesimi possono essere programmate e realizzate iniziative formative in aree specifiche, previa sottoscrizione di una convenzione che disciplini il rapporto con la Regione.
3. La progettazione e la realizzazione delle iniziative tiene conto del fabbisogno formativo degli operatori, previo confronto con gli enti locali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.