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Regolamento 2 ottobre 2008, n. 49/R

Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, dell' 8 ottobre 2008

Art. 18
- Verifica finale
1. La verifica finale della preparazione si svolge entro quindici giorni dalla conclusione delle attività formative.
2. La verifica consiste in un colloquio inerente le materie oggetto dell’attività formativa diretto ad accertare il livello di conoscenze raggiunto.
3. La commissione valuta positivo ovvero non positivo l’esito della prova.
4. Il segretario della commissione redige il verbale della verifica, conservato dalla Scuola interregionale.
5. In caso di documentato impedimento a partecipare alla verifica di un candidato, la commissione può deliberare di riunirsi in una seconda sessione anche oltre il termine di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.