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Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 settembre 2008

CAPO III
-Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione
Art. 15
-Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura
1. L’autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura è rilasciata dall’ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell’impianto.
2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l'autorizzazione dell'impianto, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, può provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina:
a) i tempi necessari per il raggiungimento dell'efficacia prevista nelle diverse sezioni dell'impianto in seguito al primo avviamento;
b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
c) le modalità di monitoraggio della funzionalità complessiva dell’impianto in fase di attivazione;
d) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale. (151)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis, (152)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

la procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori o da una dichiarazione del titolare dello scarico.
4 bis. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo può essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria è subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico. (153)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all’istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico è tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria. (153)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l’autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da relativa dichiarazione del titolare dello scarico.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter, la struttura regionale competente(154)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:
a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;
b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 10 con potenzialità inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva. (151)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

8. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito “SUAP”, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione. (154)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell’impianto e della prevista fase di avvio.
Art. 16
-Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura
1. L’ autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura è rilasciata dalla struttura regionale competente, (27)

Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 14.

sentiti il gestore del SII ed gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell’ impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.
2. L’ autorizzazione provvisoria determina:
a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell’impianto coinvolte in ciascuna fase;
b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
c) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall’impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all’ articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura.
5. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità di cui all'articolo 15, comma 8 (155)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 14.

. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell’impianto e della prevista fase di avvio.
CAPO III
- Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide
Art. 30
- Ambito di applicazione
1. Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalità per:
a) l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione sulla base di quanto previsto all’articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
b) lo spandimento delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’art 38 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152).
Art. 31
- Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. La comunicazione di cui all’articolo 3 della l. 574/1996 deve essere presentata allo SUAP del (111)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.

comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del d.p.r. 59/2013. (111)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.

3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell’allegato 4, capo 7, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7. 2 del presente regolamento.
4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:
a) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;
b) i dati di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.
5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati di cui al comma 4, lettera a).
6. Lo SUAP (112)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.

entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione trasmette una copia della stessa all’ ARPAT per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di cui dell’articolo 9 della l. 574/1996.
7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall’articolo 2 della l. 574/1996.
Art. 32
- Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedo¬geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo che il periodo massimo per lo spandimento non può superare la data del 30 giugno e dando eventuali prescrizioni a tutela dell’ambiente e della salute. In caso di deroga le acque di vegetazione e le sanse umide devono essere interrate immediatamente. (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, art. 2.

Art. 33
- Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Fatti salvi i divieti previsti dalla l. 574/96 è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide:
a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale e dagli inghiottitoi e doline ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; (42)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 26.

b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque);
c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato cosi come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;
f) nei boschi;
g) nei giardini ed aree di uso pubblico;
h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo nelle more della disciplina di cui all’articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso;(42)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 26.

i) nelle aree di cava;
j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;
k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
l) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;
b) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente;
c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie;
d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento.
Art. 34
- Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo.
2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.
3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:
a) volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.
5. L’eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio, è regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue.
6. Le acque di vegetazione e le sanse umide, prima dell’utilizzazione agronomica, possono essere conferite anche ad un contenitore di stoccaggio ubicato fuori del frantoio. In tal caso, presso il frantoio, devono essere conservati i contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide oppure i documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento ad altri soggetti e la capacità dei contenitori presenti nel frantoio è ridotta in proporzione al volume trasferito. (113)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 5.

7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità K inferiore a 1*10-7 cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
8. E’ obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.
Art. 35
- Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi.
2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.
3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale o unità locale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;
b) la quantità delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi;
c) l’identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.
4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all’interno dell’azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell’azienda stessa. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l’individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate.
5. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l’ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso il frantoio e l’altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide.
6. I documenti del presente articolo sono conservati, per almeno due campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.
Art. 36
- Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Il controllo su campo dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dell’ ARPAT.
2. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l. 574/96.
3. L’ARPAT entro il 15 marzo (43)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 27.

dell’anno successivo comunica alla Regione una relazione sull’applicazione del presente capo. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.
CAPO III
- Cessazione di efficacia, abrogazione e entrata in vigore
Art. 56
- Cessazione di efficacia
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi:
a) l’allegato 3 della delibera di Giunta regionale toscana 10 marzo 2003, n. 225;
b) il decreto dirigenziale 13 dicembre 2004, n. 8229, di cui restano salvi gli effetti finanziari disposti dallo stesso nei confronti di ARPAT.
Art. 57
- Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’art.6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88").
2. Dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” recante la disciplina per l’utilizzazione agronomica delle acquei vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari).
Art. 58
- Entrata in vigore
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e 3 il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2. Il titolo IV, capo II entra in vigore trecentosessantacinque giorni dopo la pubblicazione sul BURT.
3. Il titolo IV, capo III entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul BURT.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 2.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 febbraio 2011 n. 5/R , art. 3.

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Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettere abrogate con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 3.

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Rubrica prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 4; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 4.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 14.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 15.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 19.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 26.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 27.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 28.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 29.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 30.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 32.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 36.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 38.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 41.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 42.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 44.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 48.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 52.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 54.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 59.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 60.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 61.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 62.

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Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Riga così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Tabella così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 5.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 7.

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Il comma del capo 1 dell'Allegato 4 è così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Comma aggiunto all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole aggiunte all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parola aggiunta all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23; e poi abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 27.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 31.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 33.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 34.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 36.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 41.

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Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 46.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 47.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.