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Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 settembre 2008

CAPO II
- Disposizioni per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura (148)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 11.

Art. 13
-Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue (231)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 49.

Abrogato.
Art. 14
-Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA (149)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 12.

1. Ai sensi dell’articolo 124, comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, di cui all'articolo 10 (150)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 12.

e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall’articolo 10, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.
2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all’ ARPAT che provvede per quanto di competenza.
CAPO II
-Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato (161)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 17.

Art. 22
-Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato (162)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall’azienda da cui origina. (163)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento, le acque reflue agroalimentari e il digestato, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante; (164)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

b) la natura e la quantità del materiale trasportato; (164)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

c) l’identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l’ubicazione del sito di spandimento;
e) gli estremi della comunicazione, se prevista, (165)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

effettuata allo SUAP (166)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.
3. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti di allevamento, (166)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

le acque reflue agroalimentari e il digestato (165)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

siano trasportate all’interno dell’azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell’azienda stessa.
3 bis. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009. (167)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

3 ter. Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di digestato all’interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009 se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi dello stesso regolamento. (167)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti di allevamento, (168)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

o le acque reflue agroalimentari sono conferite a un contenitore di stoccaggio, al di fuori dell’ azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l’ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l’ azienda di origine e l’altra accompagna il trasporto.
5. I documenti del presente articolo sono conservati per tre anni presso l’ unità locale dell’azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.
6. Il trasporto delle acque reflue agroalimentari e dei liquami (169)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

è effettuato in contenitori chiusi.
7. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l’attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto. Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato. (165)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

Art. 23
-Criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (33)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 18.

(170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

è consentita a condizione che:
a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno;
c) sia assicurata l’adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;
d) siano rispettati i tempi di distribuzione;
e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche;
e bis) siano rispettati i valori limite relativi al digestato di cui all’allegato 4 del presente regolamento, verificati mediante l’effettuazione di analisi del digestato in uscita all’impianto. (171)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

1 bis. L’utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e del digestato agroindustriale è consentita nel rispetto delle disposizioni del titolo IV del d.m. 25 febbraio 2016. (172)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

2. La distribuzione degli effluenti di allevamento e del digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell’umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza (173)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

.
3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
4. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e del digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

devono:
a) contenere la formazione e la diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
b) favorire l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei loro assimilati simultaneamente allo spandimento e comunque entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
c) assicurare l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
d) assicurare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
e) garantire l’uniformità di applicazione del materiale (175)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

;
f) prevenire la percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

dal di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove è garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
6. L’applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell’azoto delle colture e dei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:
a) del reale fabbisogno delle colture;
b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica; (176)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

7. La quantità di azoto totale al campo apportata dagli effluenti di allevamento e dal digestato non deve superare il limite di 340 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamento è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto. (177)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

8. La quantità di cui al comma 7 deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all’allegato 4, tabella 2 del presente regolamento, comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs.75/2010.
9. Per le aziende di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), le dosi di effluente di allevamento e di digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

applicate e l’eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal piano di utilizzazione agronomica (PUA), da compilare secondo le modalità previste dall’allegato 4, capo 1 del presente regolamento.
10. Il PUA si basa sull’equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell’elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.
Art. 24
1. L'utilizzo dei letami e della frazione palabile del digestato (178)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 20.

è vietato nelle seguenti situazioni:
a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
b) nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;
c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; (106)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 1.

d) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici;
e) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;
f) nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo, nelle more della disciplina regionale di cui all’articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.
2. L’utilizzo dei letami è inoltre vietato entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
5. L’utilizzo dei letami è altresì vietato dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno,da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento (178)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 20.

.
Art. 24 bis
- Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami (35)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 20.

1. Fatti salvi i divieti di cui all’articolo 24, comma 1, l’utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

è vietato:
a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6;
b) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
d) dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici o campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;
e) con un interramento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.
2. L’utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

è altresì vietato:
a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
b) entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all’azienda agricola a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi d’acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
5. L’utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato è vietato inoltre:
a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;
b) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. (180)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

6. La distribuzione del liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

nell’ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
a) il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interramento entro le dodici ore dalla distribuzione;
b) il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative;
c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l’assenza di fenomeni di ruscellamento.
Art. 25
-Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato (181)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e del digestato (181)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.

e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a garantire la protezione dell’ambiente, la sicurezza igienico sanitaria e la corretta gestione agronomica dei materiali (182)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.

rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni più adatte per l'utilizzazione.
2. L’ elenco indicativo dei trattamenti degli effluenti di allevamento (182)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.

è riportato nell’allegato 4, tabella 1, del presente regolamento. E’ consentito l’utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nella citata tabella a condizione di garantire prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla tabella stessa. (36)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 21.

3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di allevamento di sostanze che, in ragione della loro natura o concentrazione, possono potenzialmente essere dannose per il suolo, le colture, gli animali e l’uomo. (36)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 21.

Art. 26
- Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo degli effluenti di allevamento e del digestato (183)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.

1. Gli effluenti di allevamento e il digestato (184)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.

destinati all’utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento e il digestato (184)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.

prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. (37)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.

2. Lo stoccaggio dei materiali di cui al comma 1 (183)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.

deve avvenire secondo le modalità e i criteri di cui all’allegato 4, capi 2 e 4, del presente regolamento. (37)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.

4. Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli effluenti di allevamento (184)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.

devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l’obbligo del rispetto dei parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento. (107)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 2.

4 bis. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni si applicano le disposizioni di cui all’allegato 4, capi 2 e 3, del presente regolamento. (38)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.

5. I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2011. (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, art. 1.

Art. 27
- Accumulo temporaneo di letami
1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera l), è praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento. (186)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.

.(39)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 23.

2. L’accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
a) 5 metri dalle scoline;
b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni;
c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231. (39)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 23.

3. L’accumulo temporaneo non è ammesso nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo.
5. L’accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni. (39)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 23.

7. L’accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell’ambito di una stessa annata agraria.
8. L’accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, (189)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.

e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
Art. 28
- Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari (40)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 24.

1. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) è consentita se sono garantiti:
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) l’effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.
2. E’ esclusa l’utilizzazione agronomica:
a) delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
b) per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;
3. (191)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.

Per le aziende che trasformano quantitativi superiori a 100.000 litri l’anno, l’utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, è consentita solo su terreni agricoli con le seguenti caratteristiche:
a) pH superiore a 8.0;
b) calcare totale non inferiore al 20 per mille;
c) buona areazione;
d) falda al di sotto dei 20 metri;
e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da evitare il ruscellamento, anche in considerazione della presenza di copertura vegetale, del tipo di coltura e delle modalità di distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o con professionalità equipollente. (192)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.

4. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:
a) il contenimento della formazione e della diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
c) la formazione di odori sgradevoli;
d) l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
e) l’uniformità di applicazione delle acque.
5. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati.
6. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione può essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, coltura intercalare o di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
7. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto in funzione del fabbisogno delle colture.
8. Le dosi di applicazione non devono essere comunque superiori a un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, indicate nella tabella dell’allegato 4, capo 6, comma 5 del presente regolamento.
9. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un’elevata efficienza distributiva delle acque, applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo – pianta.
10. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinità delle stesse, in particolare, di quelle prodotte da caseifici e stabilimenti per la lavorazione di carne essiccata, affumicata, salata e insaccati il cui livello di salinità espressa come rapporto di adsorbimento di sodio (sodium adsorpion ratio – SAR) è inferiore a 10.
11. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti e le disposizioni di utilizzazione già previsti per i liquami all’articolo 24 bis.
12. Per i contenitori ove avvengono lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere rispettare le disposizioni di cui all’allegato 4, capo 6 del presente regolamento.
13. Per le acque reflue possono essere previste forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle considerate, quali la veicolazione dei prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
Art. 29
- Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato (41)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 25.

(193)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del (108)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività, (108)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

secondo le seguenti modalità:
a) le imprese con produzione o (195)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento, unitamente al PUA di cui all’articolo 23, commi 9 e 10;
b) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

, devono presentare solo (196)

Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

la comunicazione avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento;
c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

, devono presentare la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 2 del presente regolamento;
d) le imprese di produzione o utilizzazione inferiori a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.
2. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

ha validità per un periodo non superiore a cinque anni. E’ fatto (195)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). (109)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

2 bis. Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP le (197)

Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

variazioni intervenute negli elementi di cui all’allegato 4, capo 5. (110)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata:
a) dall’utilizzatore allo SUAP del (108)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell’effluente di allevamento utilizzato;
b) dal produttore allo SUAP del (108)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.
4. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all’allegato 4, tabella 3 del presente regolamento. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall’attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.
5. La comunicazione semplificata per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, di cui all’allegato 4, capo 5, comma 3, del presente regolamento, deve essere presentata (198)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

allo SUAP del (108)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

comune nel quale ricade il centro aziendale, dal legale rappresentante dell’azienda che le produce e intende utilizzarle, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione.
CAPO II
- Disciplina delle acque meteoriche dilavanti
Art. 38
- Norme generali
1. La gestione delle AMD deve perseguire:
a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all’allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo;
b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti.
2. Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all’ interno del quale si sono prodotte. E’ ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti.
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono considerate già soddisfatte negli stabilimenti dove sia presente un sistema di riutilizzo, anche consortile, delle acque reflue o meteoriche. (56)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 40.

3. Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.
4. In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data del 18 marzo 2011 (57)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 40.

e, ai sensi dell’articolo 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l’immissione diretta in acque sotterranee.
Art. 39
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono:
a) le attività produttive indicate nell’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento, disciplinate dall’articolo 43, salvo che sia dimostrata l’esistenza di una delle seguenti condizioni:
1) le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto coperture e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose;
2) le attività sono dotate di sistemi di raccolta delle AMC atti a non generare scarichi;
b) le aree di cava, le miniere ed i cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6 del presente regolamento, rispettivamente disciplinati dagli articoli 40, 40 bis e 40 ter.
2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene, con le modalità previste dall’allegato 5, capo 1, del presente regolamento.
Art. 40
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 2, del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. (214)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 36.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014). L’acquisizione dell' autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste al capo II della l.r. 35/2015. (214)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 36.

3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, all’interno delle aree di cava si identificano i seguenti ambiti principali:
a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l’area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla cava, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
c) area adibita all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).
4. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs.117/2008, nelle cave:
a) devono essere approntati gli opportuni interventi per evitare che le AMD, derivanti dall’area esterna all’area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all’interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo, come necessità primaria, tecniche di ripristino delle aree non più soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il progetto di risistemazione di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d), della l.r. 78/1998 deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell’inerbimento efficace del suolo e successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
e) all’interno dell’area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all’interno della cava.
5. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate, per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali, ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l’effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici;
b) l’oggettiva realizzabilità delle opere anche in relazione alla posizione dell’ area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.
Art. 40 bis
- Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie(60)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 43.

1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. (215)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 37.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del programma dei lavori di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). L’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 13 e 14 del d.p.r. 382/1994.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, all’interno delle aree soggette a concessione mineraria, sono identificati i seguenti ambiti:
a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l’area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla miniera, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
c) area adibita all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r), del d.lgs. 117/2008.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs.117/2008, nelle miniere di cui al presente articolo:
a) devono essere approntati gli opportuni interventi di regimazione per evitare che le AMD, derivanti dalle aree di miniera soggette a concessione ed esterne all’area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all’interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile, in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessità primaria tecniche di ripristino delle aree non più soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il programma di ripristino delle aree coltivate previsto nel decreto di concessione deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell’inerbimento efficace del suolo, e, successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
e) all’interno dell’area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all’interno della miniera.
5. Per miniere di materiali da taglio, le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD, in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della miniera ed allo stato delle loro superfici;
b) l’oggettiva realizzabilità delle opere, anche in relazione alla posizione dell’area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.
Art. 40 ter
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive nell’autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni. (216)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

2. Nell’autorizzazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente (217)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

può stabilire specifiche prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti comunque necessario a garantire il conseguimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo.
3. In caso di cantieri connessi alla realizzazione di opere, infrastrutture e impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), la struttura regionale competente (217)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi del Capo II della l.r. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, (120)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.

nell’ambito del relativo procedimento di VIA. Restano comunque fermi i poteri di vigilanza e controllo dell’ente competente.
4. Dalle attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento, sono esclusi:
a) i cantieri per l’ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete;
b) i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti e le connesse strutture assistenziali ed uffici.
5. Sono altresì escluse dall’attività di cantiere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all’esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni.
6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell’opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell’eventuale integrazione documentale all’uopo presentata dal proponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonché, in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale. (121)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.

6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 alla struttura regionale competente, che si esprime entro il termine di sessanta giorni. (122)

Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

7. Nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 6 e 6 bis (123)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.

, la struttura regionale competente (217)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

si esprime in ordine:
a) alla corretta individuazione dei cantieri e delle aree da escludere dalle attività di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento;
b) all’applicabilità delle ipotesi di esclusione di cui al comma 4, nei casi in cui sia evidenziato il rischio di compromissione del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla articolo 76 del decreto legislativo.
8. In tutte le aree del cantiere, ivi comprese quelle escluse ai sensi dei commi 4 e 5:
a) l’avanzamento dei lavori deve essere condotto, compatibilmente con lo stato dei luoghi, in modo da limitare l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori.
9. All’interno del cantiere, con esclusione dei cantieri e delle aree operative di cui ai commi 4 e 5, deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.
Art. 41
- Indicazioni per il recapito delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale (62)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.

1. Lo scarico di AMPP, derivanti dalle attività indicate all'articolo 39, comma 1 (63)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.

, deve recapitare in ordine preferenziale:
a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere;
b) previo idoneo trattamento, in corpo d’ acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale o nella condotta bianca delle reti separate per le zone non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali;(100)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 5.

c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall’ allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l’ impossibilità tecnica o l’ eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di aree caratterizzate da elevata densità di insediamenti produttivi, è ammessa la raccolta e il trasferimento delle AMPP verso un sistema depurativo unico per il loro trattamento centralizzato. (64)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.

Art. 42
- Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale(65)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.

1. Per le AMPP assimilate alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, dopo aver valutato l’ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere alla struttura regionale competente (218)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 39.

di prescrivere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione per garantire:
a) l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente;
b) il rispetto della qualità dello scarico finale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale. (66)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.

2. La struttura regionale competente, avvalendosi della collaborazione tecnica del gestore del SII o altro gestore, se presente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale, (218)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 39.

nel definire le modalità del conferimento differenziato di cui al comma 1, deve tenere conto:
a) dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici nonché dell’effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell’ attività produttiva;
b) del miglior rapporto tra costo da sostenere e gli effettivi benefici ambientali conseguibili, in relazione all’impatto delle AMDNC derivanti dallo stabilimento sul sistema fognario e depurativo al quale è allacciato. (66)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.

Art. 43
- Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5 (67)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 47.

1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cui all’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo.
2. La struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, valuta il piano di gestione ed individua le modalità gestionali delle AMC necessarie per garantire l’integrità del sistema fognario e depurativo ricevente o la tutela delle acque dei corpi recettori finali, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori e, in particolare, può disporre nell’autorizzazione:
a) l’estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di AMC, oltre le AMPP stesse comunque formatisi nello stabilimento;
b) ulteriori e specifici trattamenti per le AMC;
c) il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l’ambiente, le risorse idropotabili e la salute.
3. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

stabilisce un termine, non superiore a quattro anni, in relazione alla complessità dell’intervento, per l’esecuzione degli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni.
4. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative di cui al comma 3, lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione vigente.
5. Ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all’ articolo 39, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), il titolare dell’ attività presenta istanza alla struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

. Nel caso di esito positivo della verifica, le AMPP derivanti da dette attività sono assimilate alle AMDNC e non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le modalità di trattamento delle AMD di cui al presente articolo, derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa relativa all'autorizzazione ambientale integrata di cui alla parte II del decreto legislativo, sono valutate e disciplinate nell’ ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.
7. La struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, per le attività che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già attuano un trattamento delle AMC, valuta la possibilità di confermare la quantità di AMC già individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente, sempreché siano garantite le condizioni di cui al comma 2.
7 bis. Con riferimento alle autorizzazioni allo scarico di AMD in essere, la struttura regionale competente può definire, in sede di rinnovo o modificazione dell'autorizzazione, o in caso di altre specifiche esigenze gestionali, apposite prescrizioni di carattere tecnico operativo al fine di adeguare i contenuti delle autorizzazioni alle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento. (220)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

Art. 44
- Indirizzi per l’ autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena
1. L’ adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall’ articolo 25 della legge regionale.
2. Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell’ insediamento il trattamento delle AMPP collettate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all’ articolo 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII.
3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia può prevedersi l’utilizzazione della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie sempreché, con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato.
4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l’ integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all’ impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi.
5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella già invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all’ ultimo evento piovoso.
6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all’ articolo 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori.
7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.
Art. 45
- Norme tecniche per l’ identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche
1. L’ identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche è costituita dagli elementi tecnici riportati nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
2. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi.
3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla struttura regionale competente o dagli allacci concessi dal gestore del SII o da altro gestore, se presente. La struttura regionale competente e l’ ARPAT forniscono al gestore del SII o ad altro gestore, se presente, le informazioni in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione. (68)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 48.

(221)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 41.

4. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri:
a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore;
b) ai fini dell’attribuzione della classificazione B2, sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo; per la classificazione non sono considerate le sostanze per le quali è dimostrato, già al momento dello scarico in fognatura, il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali. (68)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 48.

5. La comunicazione di cui all’articolo 15, comma 3 della legge regionale è effettuata dal gestore del SII entro trenta giorni dall’ attribuzione delle classi. Tale classificazione è corredata dagli elementi tecnici di cui all’ allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
6. Per ogni scaricatore di piena il gestore del SII deve assicurare una regolare manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguate condizioni igienico ambientali, con le seguenti modalità:
a) effettuazione di controlli periodici con registrazione delle modalità e frequenza di verifica del corretto funzionamento e rendicontazione delle attività di manutenzione effettuate;
b) effettuazione degli interventi gestionali e tecnico-funzionali necessari per garantire il corretto esercizio degli scolmatori e per il superamento delle criticità derivate dalla loro attivazione.
7. I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell’impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico.
8. I contenuti delle schede tecniche previste dall’articolo 10, comma 8 della legge regionale sono indicate nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
CAPO II
- Disciplina delle acque di restituzione
Art. 49
- Norme generali
1. La struttura regionale competente (224)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.

nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell’ AIT per i rilasci di cui agli articoli 50, 51, e 52, le condizioni di restituzione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all’ ARPAT. (71)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

1 bis. Il comune stabilisce, per i rilasci di cui all’articolo 52 bis, le condizioni di restituzione in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, e 6, nonché dall'articolo 11 bis della legge regionale. (72)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

3. La struttura regionale competente (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

(224)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.

può ritenere, oltre al corpo idrico di prelievo, corpo idrico al quale sarebbero stati naturalmente destinate le acque di restituzione anche i seguenti corpi idrici:
a) i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo;
b) i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela della acque della Toscana sempreché sia garantito l’ equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, l’acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dall’ente competente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 e 52 bis e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. (71)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

5. In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico - sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di restituzione (74)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

in merito alla continuazione degli usi assentiti.
6. Il titolare della concessione alla derivazione presenta alla struttura regionale competente (224)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.

una relazione tecnica dettagliata dalla quale risultino:
a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione;
b) descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo;
c) andamento temporale e quali - quantitativo dei volumi di acque del (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

corpo idrico, di acque derivate e restituite. Per gli impianti di produzione idroelettrica le condizioni qualitative non sono richieste se la potenza installata sia inferiore a 3 MW;
d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e, per i corpi idrici fluenti, delle acque a valle del punto di restituzione per una lunghezza, di norma, di almeno un chilometro. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW; (75)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

e) una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di:
1) andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa;
2) individuazione della parte del corpo idrico interessata (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

dagli effetti della restituzione delle acque;
3) valutazione degli impatti delle proposte sul corpo idrico (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione con specifico riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate nell’allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo.
7. Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all’ articolo 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all’ articolo 2 lettera o).
8. Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non è dovuta.
9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione può fare riferimento alla documentazione già presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo. (226)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.

Art. 50
- Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione
1. Nelle acque di restituzione rilasciate da impianti di potabilizzazione ad uso del SII in corsi d'acqua (76)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 51.

è ammessa la presenza di agenti potabilizzanti di cui all’allegato 7 al presente regolamento, secondo le disposizioni e le condizioni dello stesso.
2. Il rilascio da impianti di potabilizzazione di acque di restituzione in acque lacuali resta comunque soggetto ai limiti definiti dall’ allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo .
3. I rilasci provenienti dagli impianti di potabilizzazione del SII immessi nella pubblica fognatura recapitante in impianto di depurazione sono sempre consentiti.
4. Il rilascio di acque di restituzione dai serbatoi di accumulo delle opere di captazione di acque di sorgente o pozzo del SII, si intendono sempre consentiti trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione all’ ARPAT. Gli sfiori per troppo pieno sono sempre ammessi. (77)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 51.

Art. 51
- Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica
1. II rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica è sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui all’ articolo 49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo, trattamenti fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento, rilascio nel corpo idrico senza l’aggiunta di nessun tipo di sostanza.
2. La struttura regionale competente(227)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 45.

adegua il disciplinare di concessione vigente in relazione alle necessità di tutela delle acque qualora valuti che il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previste per il corpo idrico interessato dalla restituzione.
Art. 52
- Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale (78)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 52.

1. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l’esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui all'articolo 52 ter o altre acque, sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
2. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All’atto della richiesta, alla struttura regionale competente, del permesso di ricerca di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.p.g.r. 61/R/2016, (228)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 46.

il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 52 ter, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente.
4. La struttura regionale competente, (228)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 46.

vista la documentazione di cui al comma 3, provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente.
Art. 52 bis
- Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 2 della legge regionale(79)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 53.

1. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. All’atto della richiesta del permesso di ricerca di cui alla l.r. 38/2004 al comune, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e di cui all'articolo 52 ter.
3. Il comune, vista la documentazione di cui al comma 2 ed acquisito il parere dell’ARPAT, provvede nel permesso di ricerca a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente. Copia del permesso è trasmessa all'ARPAT a cura del comune.
Art. 52 ter
- Acque da sondaggi e perforazioni escluse dalla disciplina delle acque di restituzione(80)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 54.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, lettera c) della legge regionale, le disposizioni di cui agli articoli 52 e 52 bis non si applicano alle acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l’esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione, in quanto acque di processo che restano conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali o dei rifiuti in relazione alla modalità di gestione attuata.
Art. 53
- Criteri tecnici per l’ identificazione di corpi idrici superficiali (81)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 55.

1. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati corpi idrici superficiali:
a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca ad un corpo idrico chiaramente identificato nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Toscana;
b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella CTR, che siano collegati in modo permanente a quelli rappresentati nella stessa.
2. Ai fini dell’autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Ai fini dell’autorizzazione di scarichi in essere, se ricompresi tra quelli inclusi nell’accordo di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
CAPO II
Art. 55
- Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane
1. Ai sensi dell’ articolo 170, comma 5 del decreto legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del presente regolamento sono adeguati sulla base delle disposizioni dettate dagli enti autorizzanti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 26 comma 2 della legge regionale per la stipula degli accordi e contratti di programma è autorizzata la prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane da parte dei sistemi impiantistici a servizio degli agglomerati di cui all’articolo 26, comma 1 della legge regionale. (85)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 59.

Art 55 bis
- Norma transitoria in materia di classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali (86)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 60.

1. A far data dal 31 dicembre 2015, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera p) del decreto legislativo, deve prendersi a riferimento la classificazione definita dalla Regione sulla base del monitoraggio effettuato da ARPAT ai sensi delle disposizioni regionali di attuazione degli allegati 1 e 3 al decreto legislativo.
2. Fino alla data di cui al comma 1, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali si prende a riferimento la classificazione contenuta nel piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo.
Art 55 ter
- Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche nei cantieri (87)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 61.

1. Fermi restando gli esiti della VIA, le disposizioni di esclusione dall’attività di cantiere di cui all’articolo 40 ter, commi 4 e 5, si applicano ai progetti e alle loro varianti in corso d’opera,o ai relativi lotti funzionali già approvati o in corso di realizzazione all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2015, n. 10/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”),(124)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.

previa specifica richiesta inoltrata dal soggetto proponente del progetto o della variante, o, nel caso di lavori già in corso, dall’esecutore degli stessi.
2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore del d.p.g.r. 10/R/2015 all’ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni in ordine ai profili di cui all'articolo 40 ter, comma 7. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione. (124)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.

2bis. Alle aree escluse dall'attività di cantiere ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 ter, comma 8. (125)

Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.

Art. 55 quater
- Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche delle miniere coltivate in superficie (88)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 62.

1. I titolari degli stabilimenti esistenti di cui all’articolo 40 bis presentano la richiesta di autorizzazione allo scarico ed il contestuale piano di gestione delle AMD, ai sensi del medesimo articolo con le seguenti modalità:
a) contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento;
b) ove non esistano autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012.
2. Si ritengono autorizzati, fino al rinnovo di cui al comma 1, lettera a), gli scarichi di AMD esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento.
Art. 55 quinquies
- Disposizioni transitorie per le attività di cui al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 (127)

Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 4.

1. Le domande di autorizzazione relative alle acque meteoriche dilavanti provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5, sono presentate, entro un anno dall’entrata in vigore del d.p.g.r. 10/R/2015, all’ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni.
Art. 55 sexies
1. Per favorire una più efficace gestione delle attività oggetto del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, può predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle normative applicabili.
2. Sono ritenuti validi i protocolli di controllo in essere tra i Dipartimenti ARPAT provinciali e i soggetti gestori del SII e sottoscritti tra le parti fino alla loro revisione da parte della competente struttura regionale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 2.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 febbraio 2011 n. 5/R , art. 3.

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Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettere abrogate con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 3.

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Rubrica prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 4; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 4.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 14.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 15.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 19.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 26.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 27.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 28.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 29.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 30.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 32.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 36.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 38.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 41.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 42.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 44.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 48.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 52.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 59.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 60.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 61.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 62.

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Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Riga così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Tabella così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 5.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 7.

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Il comma del capo 1 dell'Allegato 4 è così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Comma aggiunto all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole aggiunte all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parola aggiunta all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 11.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23; e poi abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 27.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 31.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 33.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 34.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 36.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 41.

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Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 46.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 47.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.