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Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 settembre 2008

CAPO I
- Norme generali, monitoraggio e flusso dati
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’ inquinamento) di seguito denominata “legge regionale“.
Art. 2
- Definizioni
1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato “decreto legislativo”, e della legge regionale ai fini dell’ applicazione del presente regolamento, si intende per:
a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall’articolo 27;
b) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;
b bis) acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

b ter) ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 4 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009); (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
c bis) autocontrollo: l’insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1. della parte III al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l’efficacia del processo depurativo; (5)

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;
d bis) codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d ter) concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante come definito dal d.lgs 75/2010; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d quater) controllo di conformità: l’insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d quinques) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tabelle 1 e 2, e per i restanti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede locale o negli atti autorizzativi; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d sexties) controlli delegati: l’insieme delle verifiche, sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p bis); (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

e) consistenza dell’allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare (128)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

;
f) destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;
i) effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce; (130)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

i bis) fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

i ter) fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo come definito dal d.lgs 75/2010; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

l) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

:
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

;
4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
m) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall’attività di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

:
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;
2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera l) punto 2;
3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

;
4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose (128)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico;
5 bis) eventuali residui di alimenti zootecnici. (131)

Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m bis) digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m ter) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in:
m quater) impianto di digestione anaerobica: l’insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore – alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti e attrezzature per la produzione di biometano; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m quinquies) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 provenienti dall’attività svolta dall’impresa medesima; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m sexies) impianto interaziendale: l’impianto di digestione anaerobica, diverso dall’impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 , provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associare p consorziate con l’impresa che ha la proprietà o la gestione dell’impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

n) nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l’ entrata in vigore del presente regolamento;
o) piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali o ad eventi programmati straordinari connessi all’esercizio degli impianti e delle reti; (8)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

p) primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformità con la normativa vigente;
p bis) protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l’ effettuazione del controllo di conformità e dell’autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da ARPAT e dal gestore dell’impianto, in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 1, capo 3, punto 3.1, al presente regolamento; (5)

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

q) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
r) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
s) sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l’ effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo;
t) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;
u) stallatico: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi da pesci d’allevamento, con o senza lettiera così come definito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); (8)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

u bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di digestato, di acque di vegetazione e di acque reflue agroalimentari;”. (5)

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

w) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
x) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali e sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o riducendo i rischi igienico sanitari e ambientali connessi all’autorizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee; (130)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

z) zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.
Art. 3
-Attività di controllo delle acque reflue
1. La struttura regionale competente e i comuni elaborano il programma di monitoraggio degli scarichi, avvalendosi di ARPAT in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT), ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale. (9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 2.

(134)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.

2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all’impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
3. La struttura regionale competente (135)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.

, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce i criteri da inserire nei protocolli di controllo eventualmente sottoscritti da ARPAT e dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo. (9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 2.

4. L’ ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia ai gestori del servizio idrico integrato, di seguito (SII) (135)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.

, agli enti competenti al controllo ed alla Giunta regionale.
Art. 4
-Sistema informativo e flusso dati
1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l’elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all’allegato 1, capo 1 al presente regolamento.
2. L’ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalità definite all’allegato 1, capi 2 e 3 al presente regolamento.
3. Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalità previste all’ allegato 1, capo 4, al presente regolamento.
4. L’ ARPAT, ricevute le informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell’ARPAT stessa, all’ISPRA ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.(10)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 3.

5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale.
5 bis. La struttura regionale competente ed i comuni rendono disponibili i dati e le informazioni relativi alle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA). (136)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 3.

CAPO I
- Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche (137)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 5.

Art. 5
- Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l’ autorizzazione (138)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 6.

1. Le domande di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura e fuori dalla pubblica fognatura sono presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35), ad eccezione:
a) delle autorizzazioni comunali allo scarico di acque domestiche di cui all'articolo 10;
b) delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 15.
2. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ricadenti in AUA sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 72 novies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).
3. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al comma 1, lettera a) sono determinati dai comuni nella misura massima non superiore a 100 euro.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
- Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate (139)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 7.

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT salvo quanto previsto al comma 2.
2. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori, se presenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge regionale e per la prima autorizzazione anche del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT.
3. Il supporto tecnico di cui ai commi 1 e 2 è garantito anche attraverso la partecipazione di ARPAT e dei gestori ai tavoli di coordinamento tecnico di cui articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”; dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”; dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”. Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).
Art. 9
- Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali (140)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 8.

1. La struttura regionale competente, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’articolo 99 del decreto legislativo. La struttura regionale competente nell’atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell’azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l’impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale. (141)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 8.

2. I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 10
- Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune (142)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 9.

1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE).
2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilità, copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA.
Art. 11
-Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate (231)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 49.

Abrogato.
Art. 12
1. I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all’ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre 100 AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell’attività, installano uno strumento di misurazione (144)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni. (25)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

3 bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta alla struttura regionale competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l’obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell’ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. La struttura regionale competente, previo parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta di autocertificazione, in luogo dell’installazione degli strumenti di misurazione, nell’ambito dell’autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L’autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori istallati su tutte le fonti di prelievo ad uso esclusivamente industriale, con registrazione mensile delle misurazioni che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte di prelievo ad uso plurimo, l’installazione dello strumento di registrazione è comunque obbligatoria, fatta salva l’impossibilità di installazione per oggettive condizioni tecniche e logistiche accertate dal gestore. Nei casi di impossibilità di installazione, l’intero quantitativo di acqua è considerato industriale ed interamente fatturato come tale nella misura del cento per cento dell’acqua scaricata, al netto dell’eventuale percentuale di calo idrico e di utilizzo non industriale dimostrata con modalità definite d’intesa col gestore del SII. (26 bis)

Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

3 ter. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 AE sono comunque tenuti a comunicare al gestore del SII, mediante una autocertificazione mensile dei prelievi (144)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

, il volume delle acque utilizzate e comunque prelevate, nei casi in cui il gestore medesimo ne faccia richiesta per le necessità di controllo e monitoraggio ai fini della migliore gestione del sistema di raccolta e depurazione. (26)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di misura del volume prelevato;
b) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura.
5. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
b) a registrare sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
c) a garantire che, al fine del contenimento della formazione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, la disinfezione, con sostanze a base di composti del cloro, delle acque di scarico sia attuata solo nei casi specificatamente previsti e con le modalità definite nell’autorizzazione allo scarico ai soli fini della tutela della salute. In caso di necessità il gestore può eseguire, per i tempi strettamente necessari disinfezioni di emergenza con composti del cloro informandone tempestivamente l’ ARPAT. Restano fatte salve le disposizioni a tutela della salute disposte dalle autorità sanitaria.
6. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
b) ad installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all’impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo;
c) a registrare sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
d) al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
6 bis. Per l’attuazione da parte del gestore del SII dell’obbligo di controllo di cui all’articolo 128, comma 2 del decreto legislativo, il titolare dello scarico in pubblica fognatura è tenuto a consentire al gestore del SII l’accesso al proprio stabilimento. (26)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

7. La struttura regionale competente ed i comuni (144)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

inseriscono in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis, adattandole ai casi specifici come indicato al comma 8.(25)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

8. Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis sono adattate (145)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

ai casi specifici tenendo conto:
a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell’installazione;
b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;
c) della necessità che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell’adempimento delle prescrizioni. (25)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

9. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico il piano di emergenza di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera o).
10. La struttura regionale competente (147)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

, nella definizione delle autorizzazioni relative allo scarico di acque reflue urbane, tiene conto delle previsioni contenute negli accordi di programma eventualmente sottoscritti ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale disponendo le apposite prescrizioni.
11. Per gli scarichi di cui all’articolo 124, comma 9, del decreto legislativo il comune o la struttura regionale competente, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell’atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di salvaguardia normate dall’articolo 94 del decreto legislativo. (146)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

11 bis. La struttura regionale competente (147)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

nel caso di scarichi di acque reflue urbane con oltre 2000 AE se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione e oltre 10.000 AE se recapitanti in acque marine, in sede di autorizzazione:
a) specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell’allegato 5 della parte III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall’ autorizzazione stessa;
b) fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l’ attività di controllo indicando per i parametri della tabella 1 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate o, in alternativa, la percentuale minima di riduzione del carico in ingresso all’impianto. (26)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

11 ter. La struttura regionale competente (147)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

, sulla base delle disposizioni attuative dell’articolo 21 ter, della legge regionale, in sede di autorizzazione, fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l’attività di controllo relativamente ai composti dell’azoto e del fosforo indicando o la percentuale di riduzione del carico in ingresso all’impianto di trattamento o la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate. (26)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

CAPO I
-Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati
Art. 17
-Campo di applicazione
1. Il presente titolo in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare:
a) l’assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all’ articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo;
b) i trattamenti di cui all’articolo 100, comma 3, e all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo.
Art. 18
-Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti
1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell’allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell’allegato 2 al presente regolamento.
2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all’allegato 5 del decreto legislativo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienicosanitaria;
b) essere dimensionati e realizzati a regola d’arte secondo le disposizioni dell’allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, e dell’allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;
c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all’allegato 3, capo 2 al presente regolamento.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
4. Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti o insediamenti (91)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 2.

derivano di norma acque reflue industriali, domestiche o AMD.
5. Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell’ aria ad uso degli edifici.
Art. 19
1. I trattamenti depurativi di cui all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo, di seguito denominati trattamenti appropriati, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:
a) agglomerati o insediamenti fino a 2000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;
b) agglomerati o insediamenti fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.
2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 2, del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale.
3. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 3, del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale.
4. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.
5. La scelta dei trattamenti appropriati deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi:
a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell’impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d’investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;
b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;
c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;
d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all’articolo 99 del decreto legislativo;
e) minimizzare l’impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;
f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati.
6. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:
a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell’impianto;
b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;
c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;
d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.
7. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
8. L’ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:
a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo del processo o sistema di smaltimento che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento per il trattamento appropriato di cui al comma 9.
b) la conservazione, se possibile presso l’impianto, della documentazione che attesta l’effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione di cui al comma 9;
c) i limiti allo scarico sulla base dell’allegato 5, tabella 3 della parte III del decreto legislativo qualora nell’impianto di depurazione ancorché rientrante come tipologia in quelli indicati ai commi 2 e 3 sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.
9. Il programma di manutenzione e gestione di cui all'articolo 21 bis, comma 2, lettera c) della legge regionale, di seguito denominato PMG, è definito all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento. In particolare per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre 2000 AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno due terzi dei controlli sono effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L’effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all’allegato 3, capo 2 del presente regolamento.
10. I trattamenti primari costituiti da fosse bicamerali, tricamerali o Imhof in essere, a monte del punto di consegna dell’utenza alla pubblica fognatura, sono considerati nella composizione dei trattamenti appropriati come definiti agli articoli 19 bis e 19 ter.
11. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l’adeguamento degli stessi è definita nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).
Art. 19 bis
- Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE(29)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 14.

1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006. (92)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’atto autorizzativo prescrive:
a) che il carico complessivo collettato non superi il valore di 200 AE, salvo quanto previsto al comma 3;
b) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’ attuazione del PMG, relativo al (92)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
c) al di fuori dei casi di cui alla lettera b), (92)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
3. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
a bis) per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;(93)

Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
Art. 19 ter
- Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE (30)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 15.

1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater), della l.r. 20/2006, (94)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

ai seguenti criteri temporali:
a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati :
1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile;
2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria;
3) gli interventi sugli scarichi direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione; (95)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducono, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q), del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis; (95)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

1 bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l’elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l’AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all’approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. (97)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) potenzialità dell’impianto;
b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell’agglomerato;
c) complessità dell’intervento di adeguamento e sua tempistica;
d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;
e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
3. Successivamente all’approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati in via transitoria dalla struttura regionale competente (156)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.

alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma.
3 bis. Nei casi di cui al comma 1 bis, gli scarichi sono autorizzati in via transitoria dalla struttura regionale competente (156)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.

fino alla data del 31 dicembre 2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione dei lavori indicato nel programma di cui al medesimo comma, a condizione che:
a) gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1;
b) siano rispettate le condizioni e le modalità previste negli accordi e contratti di programma di cui alla lettera a).(97)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

4. L’atto autorizzativo di cui al comma 3 prescrive: (157)

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.

a) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’attuazione del PMG, relativo al (98)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a),(98)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
5. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis (98)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti;
b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’ uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
d bis) per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità .(99)

Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 19.
Art. 20
-Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali(31)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 16.

Abrogato.
CAPO I
-Ambito di applicazione
Art. 21
-Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati (32)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 17.

1. Il presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 112 del decreto legislativo e dell’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale, disciplina le modalità per l’utilizzazione agronomica:
a) degli effluenti di allevamento;
b) delle acque di vegetazione ai sensi dell’articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
c) delle acque reflue agroalimentari;
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato disciplinata dal presente titolo è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute, al fine di realizzare un effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica. (159)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 16.

3. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l’obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.
CAPO I
- Ambito di applicazione
Art. 37
- Ambito di applicazione
1. Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente:
a) agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche;
b) alla determinazione dell’ elenco delle attività di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale;
c) al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) prima dello scarico ai sensi dell’ articolo 8, comma 5 legge regionale;
d) agli indirizzi per l’ autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all’ articolo 10, comma 1 della legge regionale;
e) alle norme tecniche per l’ identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena di cui all’ articolo 15, comma 4 della legge regionale;
f) al contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all’ articolo 10, comma 8 della legge regionale;
g) alle modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di piena di classe A1, A2, B1 di cui all’ articolo 10, comma 2 della legge regionale.
CAPO I
- Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale
Art. 46
- Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di depurazione a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui alla legge regionale ai fini del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti nel piano di tutela delle acque (222)

Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 42.

.
2. Qualora il carico inquinante stagionale in ingresso all’impianto di depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti in acque dolci e di transizione o di 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate le disposizioni relative ai trattamenti appropriati.
Art. 47
- Criteri generali
1. La determinazione degli AE ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri abitante giorno.
2. Ai fini di una corretta gestione dell’impianto di depurazione il gestore definisce l’ andamento settimanale del carico idraulico in ingresso all’ impianto ed identifica gli agglomerati o loro parti che contribuiscono a tale carico valutandone il contributo relativo al carico totale.
3. Nella domanda di autorizzazione il gestore del SII indica:
a) le informazioni di cui al comma 1;
b) le modalità con cui il gestore del SII affronta le variazioni di carico nei diversi periodi dell’ anno.
4. Nei nuovi impianti, od in caso di adeguamenti funzionali di impianti esistenti, la realizzazione di sezioni in parallelo, ai fini dell’abbattimento del carico, deve essere presa in considerazione solo dopo aver escluso la possibilità di gestire il sovraccarico con altre soluzioni gestionali e/o impiantistiche.
5. Per i periodi di avviamento degli impianti, o di loro sezioni , in applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 101, comma 1, del decreto legislativo, la struttura regionale competente (223)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 43.

dispone le opportune prescrizioni ivi compresi gli eventuali scostamenti possibili dalle condizioni ordinarie allo scarico, limitatamente ai parametri possibili ai sensi della vigente normativa, e comunque per un periodo limitato a far data dall’ inizio della fase di avvio come dichiarata nella documentazione di cui al comma 2. Sono fatte salve le esigenze di tutela igienico-sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
6. Gli scostamenti di cui al comma 5 nel periodo 1 aprile -30 settembre non possono riguardare i parametri utili per la definizione della idoneità alla balneazione sulla base della vigente normativa.
CAPO I
- Ambito di applicazione
Art. 48
- Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all’ articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale.
2. Sono escluse dall’ applicazione delle norme di cui al presente titolo:
a) le acque di cui all’ articolo 2, comma 1 bis (69)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 49.

della legge regionale;
b) le attività di cui all’articolo 114, comma 2 e seguenti del decreto legislativo che restano soggette alla loro specifica disciplina;
c) le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso fluviale, nei diversi regimi idrologici, direttamente dal complesso delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe;
d) le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente negli impianti di potabilizzazione per il mantenimento dell’ efficienza del sistema di filtrazione, con acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o già potabilizzate, o con quest’ ultime se addizionate con sostanze necessarie all’ effettuazione dei lavaggi che contengono sostanze di cui allegato 5, tabella 5 della parte III del decreto legislativo, o che comunque compromettono il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore. (70)

Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 49.

3. Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto di potabilizzazione i rilasci di acque da impianti di captazione di acque sotterranee, pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti parte del SII.
CAPO I
- Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
Art. 54
- Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalità di svolgimento dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 22, comma 5 della legge regionale. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 della l. 574/1996.
2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 2.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 febbraio 2011 n. 5/R , art. 3.

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Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettere abrogate con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 3.

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Rubrica prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 4; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 4.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 14.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 15.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 19.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 26.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 27.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 28.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 29.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 30.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 32.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 36.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 38.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 41.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 42.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 44.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 48.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 52.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 54.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 55.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 56.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 59.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 60.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 61.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 62.

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Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Riga così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Tabella così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 5.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 7.

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Il comma del capo 1 dell'Allegato 4 è così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Comma aggiunto all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole aggiunte all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parola aggiunta all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 11.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23; e poi abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 27.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 31.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 33.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 34.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 36.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 41.

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Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 46.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 47.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.