Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 49
- Norme generali
a) i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo;
b) i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela della acque della Toscana sempreché sia garantito l’ equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, l’acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dall’ente competente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 e 52 bis e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. (71) Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
5. In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico - sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di
restituzione (74) Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
in merito alla continuazione degli usi assentiti.
a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione;
b) descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo;
d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e, per i corpi idrici fluenti, delle acque a valle del punto di restituzione per una lunghezza, di norma, di almeno un chilometro. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW; (75) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
e) una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di:
1) andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa;
3) valutazione degli impatti delle proposte sul
corpo idrico (73) Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione con specifico riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate nell’allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo.
7. Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all’ articolo 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all’ articolo 2 lettera o).
8. Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non è dovuta.
9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione può fare riferimento alla documentazione già presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo. (226) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.