Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 44
- Indirizzi per l’ autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena
1. L’ adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall’ articolo 25 della legge regionale.
2. Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell’ insediamento il trattamento delle AMPP collettate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all’ articolo 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII.
3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia può prevedersi l’utilizzazione della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie sempreché, con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato.
4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l’ integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all’ impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi.
5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella già invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all’ ultimo evento piovoso.
6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all’ articolo 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori.
7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.