Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 29
a) le imprese con produzione o (195) Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento, unitamente al PUA di cui all’articolo 23, commi 9 e 10; c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
, devono presentare la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 2 del presente regolamento; 2. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato (194) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
ha validità per un periodo non superiore a cinque anni. E’ fatto (195) Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). (109) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.
3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata:
4. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all’allegato 4, tabella 3 del presente regolamento. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall’attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.
5. La comunicazione semplificata per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, di cui all’allegato 4, capo 5, comma 3, del presente regolamento, deve essere presentata (198) Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
allo SUAP del (108) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.
comune nel quale ricade il centro aziendale, dal legale rappresentante dell’azienda che le produce e intende utilizzarle, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione.