Art. 28
1. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) è consentita se sono garantiti:
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) l’effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.
2. E’ esclusa l’utilizzazione agronomica:
a) delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
b) per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;
3. (191) Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.
Per le aziende che trasformano quantitativi superiori a 100.000 litri l’anno, l’utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, è consentita solo su terreni agricoli con le seguenti caratteristiche: b) calcare totale non inferiore al 20 per mille;
d) falda al di sotto dei 20 metri;
e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da evitare il ruscellamento, anche in considerazione della presenza di copertura vegetale, del tipo di coltura e delle modalità di distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o con professionalità equipollente. (192) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.
4. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:
a) il contenimento della formazione e della diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
c) la formazione di odori sgradevoli;
d) l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
e) l’uniformità di applicazione delle acque.
5. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati.
6. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione può essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, coltura intercalare o di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
7. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto in funzione del fabbisogno delle colture.
8. Le dosi di applicazione non devono essere comunque superiori a un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, indicate nella tabella dell’allegato 4, capo 6, comma 5 del presente regolamento.
9. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un’elevata efficienza distributiva delle acque, applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo – pianta.
10. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinità delle stesse, in particolare, di quelle prodotte da caseifici e stabilimenti per la lavorazione di carne essiccata, affumicata, salata e insaccati il cui livello di salinità espressa come rapporto di adsorbimento di sodio (sodium adsorpion ratio – SAR) è inferiore a 10.
11. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti e le disposizioni di utilizzazione già previsti per i liquami all’articolo 24 bis.
12. Per i contenitori ove avvengono lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere rispettare le disposizioni di cui all’allegato 4, capo 6 del presente regolamento.
13. Per le acque reflue possono essere previste forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle considerate, quali la veicolazione dei prodotti fitosanitari o fertilizzanti.