Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 19 ter
1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater), della l.r. 20/2006, (94) Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
ai seguenti criteri temporali: a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati :
1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile;
2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria;
b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducono, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q), del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis; (95) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
1 bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l’elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l’AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all’approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. (97) Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) potenzialità dell’impianto;
b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell’agglomerato;
c) complessità dell’intervento di adeguamento e sua tempistica;
d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;
e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
3. Successivamente all’approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati in via transitoria dalla struttura regionale competente (156) Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.
alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma. a) gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a),(98) Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso. a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti;
b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’ uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
d bis) per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità .(99) Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 19.