Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 12
1. I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all’ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
3 bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta alla struttura regionale competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l’obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell’ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. La struttura regionale competente, previo parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta di autocertificazione, in luogo dell’installazione degli strumenti di misurazione, nell’ambito dell’autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L’autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori istallati su tutte le fonti di prelievo ad uso esclusivamente industriale, con registrazione mensile delle misurazioni che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte di prelievo ad uso plurimo, l’installazione dello strumento di registrazione è comunque obbligatoria, fatta salva l’impossibilità di installazione per oggettive condizioni tecniche e logistiche accertate dal gestore. Nei casi di impossibilità di installazione, l’intero quantitativo di acqua è considerato industriale ed interamente fatturato come tale nella misura del cento per cento dell’acqua scaricata, al netto dell’eventuale percentuale di calo idrico e di utilizzo non industriale dimostrata con modalità definite d’intesa col gestore del SII. (26 bis) Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di misura del volume prelevato;
b) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura.
5. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
b) a registrare sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
c) a garantire che, al fine del contenimento della formazione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, la disinfezione, con sostanze a base di composti del cloro, delle acque di scarico sia attuata solo nei casi specificatamente previsti e con le modalità definite nell’autorizzazione allo scarico ai soli fini della tutela della salute. In caso di necessità il gestore può eseguire, per i tempi strettamente necessari disinfezioni di emergenza con composti del cloro informandone tempestivamente l’ ARPAT. Restano fatte salve le disposizioni a tutela della salute disposte dalle autorità sanitaria.
6. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
b) ad installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all’impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo;
c) a registrare sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
d) al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell’installazione;
b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;
9. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico il piano di emergenza di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera o).
10. La struttura regionale competente (147) Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
, nella definizione delle autorizzazioni relative allo scarico di acque reflue urbane, tiene conto delle previsioni contenute negli accordi di programma eventualmente sottoscritti ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale disponendo le apposite prescrizioni.
11. Per gli scarichi di cui all’articolo 124, comma 9, del decreto legislativo il comune o la struttura regionale competente, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell’atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di salvaguardia normate dall’articolo 94 del decreto legislativo. (146) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
a) specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell’allegato 5 della parte III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall’ autorizzazione stessa;
b) fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l’ attività di controllo indicando per i parametri della tabella 1 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate o, in alternativa, la percentuale minima di riduzione del carico in ingresso all’impianto. (26) Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.